Alla Camera abbiamo approvato la norma che modifica l’articolo 416-ter del codice penale sullo scambio elettorale politico-mafioso: il testo passa ora al Senato per il via libera definitivo, che dovrebbe arrivare entro una settimana. Un impegno assunto a inizio legislatura, un anno fa, quando aderendo alla campagna “Riparte il futuro” promossa da ‘Libera’ di Don Ciotti, ci impegnammo a modificare questa norma per dotare la giustizia di uno strumento in più per contrastare le mafie.
Un testo che aveva già avuto un primo via libera in estate, ma poi ci furono polemiche e stravolgimenti nel passaggio tra le due Camere. Questa volta, invece, si arriva in porto: in tempo utile affinchè le norme entrino in vigore prima delle elezioni europee ed Amministrative del 25 maggio (le più esposte, forse, alla pratica del voto di scambio).
Credo sia una buona legge, attesa da molti anni. Non a caso il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, ha commentato in maniera molto chiara: “Abbiamo una norma perfetta – ha detto – e veramente utile a contrastare lo scambio tra politica e mafia”. Vedremo se sarà davvero così, ma certo è che dopo molti anni di annunci anche in questo caso siamo ad un passo dal risultato concreto.
Una breve cheda riassuntiva sui contenuti del provvedimento, anche per chiarire l’esatto contenuto della legge:
L’ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE USCITO DALLA CAMERA “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.
L’ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE USCITO DAL SENATO “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis (dunque con la reclusione da sette a dodici ann; Ndr). La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.
L’ATTUALE ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE “La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”.
COSA CAMBIA CON LA NUOVA FORMULAZIONE Il nuovo articolo sullo scambio elettorale politico-mafioso ribalta del tutto l’impostazione della legge, punendo non più chi “ottiene la promessa” ma chi “accetta la promessa”, ed estendendo lo scambio ad altra “utilità” invece che alla sola “erogazione di denaro”. Sparita, rispetto al testo uscito dal Senato, la cosiddetta “messa a disposizione”, che puniva non solo il politico che accetta la promessa di procurare voti in cambio di denaro o di altra utilità ma anche, più in generale, “in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione”. Le pene previste passano dalle iniziali 7 ai 12 anni alle attuali 4 a 10 anni. Un articolo aggiuntivo stabilisce che la norma entrerà immediatamente in vigore al momento della Pubblicazione in Gazzetta.