Informazioni, aggiornamenti, approfondimenti, commenti a cura di Marco Di Maio

Seguimi

Riforma della scuola: le modifiche e il contenuto della legge

scuola-300x171.jpg

Il disegno di legge, ormai noto come “la Buona Scuola”, originariamente composto da 24 articoli, a seguito dell’ampio e approfondito esame in Commissione, approda in Aula con 27 articoli e con significative modifiche, frutto dell’approvazione di emendamenti presentati dalla relatrice, ma anche di numerosi emendamenti di iniziativa parlamentare (soprattutto del PD).

Gli assi principali della riforma sono: ? il rafforzamento dell’autonomia ? l’istituzione del Piano dell’offerta formativa di ciascun istituto ? la definizione dell’organico dell’autonomia ? il ruolo del dirigente scolastico ? il Piano assunzionale che consentirà subito la stabilizzazione di 100.701 insegnanti e dal prossimo anno scolastico degli idonei ? il percorso formativo degli studenti ? l’alternanza scuola lavoro ? le misure di carattere fiscale ? gli interventi in materia di edilizia scolastica ? il riordino, l’adeguamento e la semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, attraverso la previsione di apposite deleghe.

> Le modifiche apportate al testo originario
> Otto domande e otto risposte

> La video-spiegazione della riforma del premier Renzi
> Una intervista interessante a Luigi Berlinguer

Le modifiche apportate hanno interessato:

Autonomia – Un emendamento della Relatrice ha meglio chiarito gli obiettivi della riforma che vanno individuati: nell’autonomia scolastica, nell’apertura delle scuole al territorio, nel coinvolgimento pieno della comunità scolastica nella definizione del piano dell’offerta formativa e nell’apprendimento per competenze.

Piano dell’offerta formativa – La novità più importante riguarda il Piano dell’Offerta Formativa. Nella prima versione del ddl si prevedeva che fosse definito dal dirigente, sentendo gli organi collegiali. La Commissione, in seguito all’approvazione di diversi emendamenti del Pd, ha introdotto una nuova procedura: il dirigente formula gli indirizzi, ma è il Collegio docenti ad elaborare il POF ed il Consiglio di Istituto (dove siedono insieme studenti, famiglie, docenti e personale Ata) ad approvarlo. Il piano triennale dell’offerta formativa, inoltre, secondo quanto ha previsto la Commissione è rivedibile annualmente ed il POF dell’anno scolastico 2015-2016 non confluisce in quello del triennio successivo, trattandosi di anno di transizione.

Alternanza scuola-lavoro – La Commissione è intervenuta riportando l’alternanza all’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado (per 400 ore negli indirizzi tecnici e professionali e per 200 in quelli di altro genere), ha introdotto il registro nazionale dell’alternanza scuola-lavoro, ha disposto che l’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché all’estero – e che potrà svolgersi anche nei musei e in altri istituti pubblici e privati operanti nel settore del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali.

Organico dell’autonomia e ambiti territoriali – Un emendamento della Relatrice, che ha comunque assorbito diversi emendamenti proposti dal Gruppo di commissione del Pd, ha definito in modo più chiaro l’organico dell’autonomia e gli ambiti territoriali. L’organico è costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’autonomia, è funzionale alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa ed è articolato in ambiti territoriali che sono, esclusivamente per l’anno scolastico 2015-2016, di dimensione provinciale e successivamente sub-provinciali e, comunque, definiti sulla base della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni scolastiche, delle caratteristiche del territorio (anche tenendo conto della specificità delle aree interne, montane, piccole isole, della presenza di scuole in carcere ed altre esperienze territoriali già in essere). L’emendamento della relatrice ha inoltre esplicitato che il personale già di ruolo conserva la propria titolarità e che solo i sovrannumerari e comunque a richiesta confluiscono in un ambito territoriale.

Competenze dei dirigenti scolastici – al riguardo, l’elemento di maggiore novità derivato dall’esame in sede referente è costituito dalla previsione secondo cui la proposta di incarico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti. Inoltre, il nuovo testo precisa meglio che, nel caso di più proposte di incarico, è il docente a scegliere, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una; in caso di inerzia dei dirigenti scolastici o di docenti che non abbiano ricevuto alcuna proposta, è l’Ufficio scolastico regionale a provvedere d’ufficio.

Valutazione del dirigente – un emendamento della relatrice, che in parte ha riformulato la proposta del Pd, ha modificato il nucleo per la valutazione dei dirigenti che verrà svolta dagli ispettori – il cui contingente è aumentato di circa 100 unità – e sarà coerente con l’incarico triennale, col profilo professionale e connessa alla retribuzione di risultato.

Piano assunzionale – ampiamente modificato, autorizza, anzitutto, il MIUR ad attuare, per l’a.s. 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo a.s, l’attribuzione di un incarico annuale. Inoltre, confermando (in generale) la previsione del ddl secondo cui l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avverrà esclusivamente mediante concorsi pubblici, durante l’esame in sede referente è stato previsto che per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento (che non perderanno più efficacia dal 1° settembre 2015, come, invece, previsto per quelle relative alla scuola secondaria), la disposizione secondo cui l’accesso ha luogo per il 50% mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie citate. Per lo svolgimento dei concorsi sono state modificate alcune regole: in particolare, i concorsi – che continueranno ad essere per titoli ed esami – saranno nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale. Potranno accedere alle procedure solo i candidati in possesso di abilitazione all’insegnamento. Il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi e le graduatorie avranno validità al massimo triennale. E’ stata, inoltre, prevista l’assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2016, degli idonei del concorso del 2012 (non già assunti) ed è stata prevista l’indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, con previsione di attribuzione di un maggior punteggio: al titolo di abilitazione (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione e quanti hanno frequentato i percorsi di tirocinio formativo attivo o i percorsi abilitanti speciali) e al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.

Sentenza europea – 36 mesi – un emendamento del Gruppo di commissione Pd, ha previsto che il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo pari a 36 mesi, anche non continuativi – riguardi solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

5 per mille: un emendamento della Relatrice, per non incidere direttamente sul fondo generale del 5xmille, a danno del Terzo Settore, ha previsto una diversa copertura nella misura di € 50 mln annui dal 2017 ed è stato raddoppiato il fondo di perequazione a favore delle scuole delle realtà socio-economiche svantaggiate.

Norma anti-diplomifici: un emendamento della Relatrice ha introdotto un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti delle scuole paritarie per il riconoscimento della parità scolastica, con particolare attenzione alle scuole secondarie di secondo grado, che sono state inserite (con em. Adornato) tra le scuole per le quali si può beneficiare della detraibilità delle spese per la frequenza scolastica.

EdiliziaLa commissione ha previsto che entro 60 giorni il MIUR pubblichi un bando per l’elaborazione di proposte progettuali per realizzare edifici scolastici innovativi. Almeno una scuola per Regione sarà realizzata con criteri innovativi capaci di affrontare le novità dal punto di vista tecnologico, dalla sicurezza al risparmio energetico. Oltre a tutte le misure per aumentare la sicurezza degli edifici, con il recupero dei fondi ancora non spesi già previsto nel ddl, grazie all’intervento del Pd, si rilancia il ruolo dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica allargando la partecipazione anche alle organizzazioni civiche (Legambiente, Cittadinanza Attiva) e si prevede l’istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza delle scuole.

Deleghesono state ridotte da 13 a 8. In particolare, è stata stralciata la delega riguardante gli organi collegiali – fugando le preoccupazioni di chi temeva un ingresso dei privati nel consiglio di istituto – mentre è stata spostata nel testo di legge la delega riguardante la valutazione dei dirigenti, così come le norme sugli ITS (istituti tecnici superiori) e sul digitale. Sono state poi riformulate in particolare due deleghe: quella sulla formazione iniziale degli insegnanti e quella sul diritto allo studio, recependo le proposte degli studenti sui livelli essenziali delle prestazioni. Per quanto riguarda la formazione iniziale e l’accesso al ruolo sono state introdotte novità importantissime: al termine della laurea magistrale si potrà accedere ad una selezione, superata la quale si entra progressivamente in ruolo con un apprendistato che dura 3 anni e prevede una crescente responsabilizzazione. L’aspirante insegnante che supera la selezione, dopo la laurea magistrale, non deve più pagare per frequentare un percorso aggiuntivo, ma viene, al contrario, retribuito fin da subito, mentre progressivamente si specializza e assume responsabilità di gestione della classe, fino al definitivo ingresso in ruolo. Per quanto riguarda le disabilità, l’intervento della commissione sulla delega ha previsto che la revisione dei criteri per la certificazione di disabilità individui le abilità residue degli alunni con disabilità per poterle sviluppare e che gli insegnanti di sostegno garantiscano la continuità didattica per l’intero ordine o grado di istruzione.

Cerca

Condividi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Stampa l'articolo

Articoli recenti