Per la prima volta dopo vent’anni il parlamento fa sul serio a proposito di riforma della Costituzione. Il Senato, infatti, dopo infinite peripezie, trabocchetti e voti segreti, ha approvato in prima lettura il testo del disegno di legge del ministro Maria Elena Boschi che riforma la seconda parte della Costituzione, superando il bicameralismo perfetto con la trasformazione del Senato in Camera non elettiva e composta da soli 100 membri senza indennità, riforma il Titolo V (quello che definisce deleghe e competenze di Stato, Regioni, enti locali), abolisce il Cnel e cancella definitivamente le Province. Queste sono solo alcune delle modifiche contenute nel testo.
Al di là di questo, comunque, mi preme sottolineare l’importanza di questo passo, che non si compiva da decenni pur a fronte di un generale accordo sul fatto che la seconda parte della Carta costituzionale andasse cambiata eliminando il ‘bicameralismo paritario’, che frenava enormemente la produzione legislativa. E’ un segno tangibile di una politica nuova, che dimostra di voler cambiare prima di tutto se stessa oltre al Paese, che dà prova di voler far sul serio e di volersi conquistare sul terreno delle riforme la credibilità necessaria per ottenere una maggiore flessibilità da parte dell’Europa, più investimenti e politiche attive per il rilancio dell’economia, che è la nostra priorità.
E’ vero che non si mangia con la riforma costituzionale, ma è anche vero che senza queste riforme l’Italia rimarrà un Paese bloccato. Questo primo passo è importante, ma non è quello definitivo. La Costituzione prevede che per essere modificata occorrano quattro passaggi parlamentari (due al Senato e due alla Camera) e un referendum; a settembre, dunque, toccherà a noi alla Camera, proprio in Commissione Affari Costituzionali di cui sono componente, esaminare e provare a migliorare il testo.
LA SINTESI DEL TESTO
In estrema sintesi, la riforma costituzionale approvata nella seduta dell’8 agosto reca norme per il superamento del bicameralismo paritario nonché una rivisitazione del Titolo V della Costituzione quanto a ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
La relazione fiduciaria con il Governo è affidata in via esclusiva alla Camera dei deputati. L’esercizio paritario della funzione legislativa permane solo per un ristretto novero di leggi (leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali; leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare; alcune leggi ordinamentali per gli enti territoriali; leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; leggi in materia di diritti della famiglia e tutela della salute). Per le altre leggi, l’esame del Senato diviene solo eventuale (deciso entro un breve termine di dieci giorni, dietro richiesta di un quorum quale il terzo dei componenti) e ‘consultivo’ (il Senato può approvare «proposte» di modifiche, non già modifiche) e comunque mai ultima lettura (l’approvazione definitiva è presso la Camera dei deputati). In alcuni casi, si ha un effetto procedurale ‘rinforzato’ delle proposte emendative senatoriali, ove non accolte presso la Camera dei deputati.
Il Senato cessa di essere organo elettivo popolare diretto e diviene organo elettivo di secondo grado. Se ne riduce il numero dei componenti a 100 (di cui 95 senatori «rappresentativi delle istituzioni territoriali») più gli ex Presidenti della Repubblica. I 95 senatori sono eletti (con metodo proporzionale) dai consigli regionali e delle province autonome, i più (74) tra i propri componenti, in misura proporzionale rispetto alla popolazione regionale, alcuni altri (21) fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Il mandato senatoriale coincide con quello degli organi delle istituzioni territoriali di elezione. 5 senatori sono invece nominabili dal Presidente della Repubblica, per un mandato di sette anni non rinnovabile.
Il Senato viene profondamente rivisitato anche nell’attività: si prevede che «concorra»alla funzione legislativa e che eserciti la funzione di raccordo tra l’UE, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; che valuti l’attività delle pubbliche amministrazioni, verifichi l’attuazione delle leggi dello Stato, controlli e valuti le politiche pubbliche e concorra a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.
Altro obiettivo della riforma costituzionale è una riconfigurazione della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, modificando il catalogo delle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione. E’ inoltre prevista l’attribuzione alle Regioni di forme di autonomia ulteriori, condizionata ad equilibrio di bilancio regionale. E figura la previsione di indicatori di costi e fabbisognistandard, riguardo le risorse degli enti territoriali. E’ soppressa la previsione costituzionale delle Province. Sono posti limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali. E’ fatto divieto di corresponsione di rimborsi a favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.
La riforma costituzionale contiene altresì numerose altre disposizioni. In tema di procedimento legislativo, è introdotto il ‘voto bloccato’, che il Governo può chiedere presso la Camera dei deputati. Si pongono nuove previsioni circa: l’iniziativa legislativa popolare; il ricorso preventivo alla Corte costituzionale per la legittimità costituzionale della legge elettorale; la deliberazione referendaria popolare per l’abrogazione di leggi (o sue disposizioni); la possibilità d’introdurre nell’ordinamento il referendum propositivo d’indirizzo. Si modifica il procedimento di elezione del Presidente della Repubblica (e i relativi quorum). E’ soppresso il CNEL.