Proroga della voluntary disclosure fino al 30 novembre, con possibilità di inviare i documenti per tutti fino al 30 dicembre. Con le risorse, pari a 774 milioni di euro stimati, ci si è coperto (per 728 milioni di euro) lo sblocco della clausola di salvaguardia sulla reverse charge per quest’anno scongiurando l’aumento delle accise sulla benzina che sarebbe scattato dal 1° ottobre scorso. Questo il nucleo centrale del dl Voluntary disclosure-benzina che ha ricevuto il via libera definitivo dalla Camera, dove il governo ha incassato la fiducia.
I punti principali del provvedimento
STOP AUMENTO BENZINA Prorogando il rientro dei capitali fino al 30 novembre (con possibilità di invio dei documenti fino al 31 dicembre) il decreto ha sbloccato la clausola di salvaguardia sulla reverse charge per quest’anno, reperendo i 728 milioni di euro necessari ad evitare nel 2015 l’aumento delle accise sulla benzina, che sarebbe scattato proprio oggi 1 ottobre. L’aumento è slittato al 2016 ma è stato scongiurato da un intervento in legge di Stabilita’.
A CHI ADERISCE NO MULTE USO C/C ESTERI ANONIMI A chi aderisce al rientro dei capitali, ovvero alla voluntary disclosure “si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” previste dal dlgs 231/2007 “ad eccezione delle sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri”. Sanzioni, in forma di multa, che ammonterebbero dal 10 al 40% del saldo. Il decreto proroga inoltre fino al termine della voluntary disclosure il periodo durante il quale, limitatamente alle attività oggetto della collaborazione volontaria, è prevista la non punibilità del reato di autoriciclaggio, non punibilità già prevista per la prima tranche del rientro di capitali.
INVIO DOCUMENTI A 30/12 ANCHE PER ISTANZE GIÀ PRESENTATE Anche chi ha già presentato l’istanza di adesione alla voluntary disclosure, anche integrativa, potrà comunque presentare i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015. Allo stesso modo i vigenti termini di decadenza per l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione, che scadrebbero al 31 dicembre 2015, vengono spostati in avanti di un anno, ovvero con scadenza al 31 dicembre 2016. Inoltre si prevede che “gli uffici dell’Agenzia delle Entrate continueranno a utilizzare il procedimento di adesione previsto alla data di entrata in vigore del decreto anche successivamente al 31 dicembre 2015” e quindi che “il contribuente potrà definire in via agevolata – si legge nella relazione illustrativa – l’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio”.
AGENZIA ENTRATE DECIDE COMPETENZA SU ISTANZE La competenza sulle istanze di rientro dei capitali dal 10 novembre 2015 potrà essere attribuita all’articolazione dell’Agenzia delle entrate, quindi sia a quella territoriale che a quella centrale.
ALIQUOTA AL 5% SU PRESTAZIONI LPP SVIZZERA Chi fa riemergere i capitali entro fine anno potrà chiedere l’applicazione dell’aliquota del 5% sull'”ammontare di tutte le presentazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (Lpp)” analogamente a quanto previsto per le rendite corrisposte in Italia da parte dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera.
ANCHE PER PRESTAZIONI PREPENSIONAMENTI SVIZZERA Viene esteso anche alle prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento l’assoggettamento dell’aliquota al 5% prevista per la Lpp (l’invalidità svizzera).
L’esonero dall’obbligo di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività per i transfrontalieri si applica, “con riferimento al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attivita lavorative”, anche “ai coniugi e ai familiari di primo grado”.