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Più forza al cinema italiano: approvata la nuova legge

Approvata in via definitiva qui alla Camera la legge sul cinema. Un testo importante per un comparto particolarmente importante per la produzione culturale e l’identità del nostro Paese. Il cuore della provvedimento è costituito dalla disciplina del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, utilizzabile per incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi per la promozione e articolato in talune sezioni speciali. La legge definisce anche i compiti dello stato e delle regioni nella promozione del settore; chiarisce i requisiti per l’attribuzione della nazionalità alle opere; stabilisce norme per la tutela delle minoranze linguistiche; precisa la procedura per la dichiarazione di interesse culturale di sale cinematografiche.
La sintesi della legge (in fondo tutte le definizioni)

PIANO POTENZIAMENTO DEL CIRCUITO SALE CINEMA Per ‘consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale’ viene costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni per il 2020 e di 10 milioni per il 2021, ‘per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie’. Le risorse potranno essere utilizzare – ad esempio – per la riattivazione di sale cinematografiche dismesse o per interventi di ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale.

NO CAMBIO USO CINEMA E SALE D’ESSAI Le sale cinematografiche e i cinema d’essai non potranno subire destinazioni d’uso. Allo scopo sarà necessario un accordo in sede di Conferenza unificata che definisca i dettagli per raggiungere l’obiettivo di valorizzazione. Infatti il ddl stabilisce che la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ‘può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d’essai’.

PIANO DIGITALIZZAZIONE OPERE Per ‘consentire il passaggio del patrimonio cinematografico  e audiovisivo al formato digitale’ viene costituita un’apposita sezione del Fondo per il CINEMA e l’audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, ‘per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche’.

SEZIONE AD HOC PER LE PMI Istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con contabilità separata e una dotazione iniziale di 5 milioni per il 2017. Le risorse saranno destinate ‘a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici’. Un dm del Mibact definirà le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative. ‘Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, il ministero dello Sviluppo economico, il ministero dell’Economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati’, si legge.

NIENTE BENEFICI SENZA DEPOSITO COPIA FILM A CINETECA  Per accedere ai benefici previsti dalla legge – come i tax credit – l’impresa di produzione dovrà depositare una copia dell’opera ultimata presso la Cineteca nazionale. La copia, trascorsi tre anni, potrà essere usata per proiezione didattico-culturali non a scopo di lucro. Un decreto del Mibact dovrà costituire ‘una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica’.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO Il ministero dei Beni culturali dovrà trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, con particolare riferimento all’impatto economico, industriale e occupazionale e all’efficacia delle agevolazioni tributarie previste.

NIENTE CONCENTRAZIONI CON ANTITRUST Al settore cinematografico si applicheranno, in quanto compatibili, le norme per la tutela della concorrenza e del mercato (legge n.287/1990), in particolare l’Autorità garante della concorrenza e del mercato opererà nei modi e nei termini previsti dalla normativa sulle cosiddette concentrazioni. ‘L’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza – si legge nel ddl – qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie […], detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisi, online o telefonici’. L’Agcm redigerà poi una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore cinematografico.

REGISTRO DELLE OPERE BENIFICIARIE CONTRIBUTI Istituito al Mibact il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, con lo scopo di rendere pubbliche le opere che hanno beneficiato di contributi pubblici.

DELEGA PER TUTELA MINORI Prevista una delega al governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo. Tra i criteri che dovranno guidare la redazione dei dlgs ‘il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto’ e ‘l’istituzione presso il ministero dell’organismo di controllo della classificazione’. Previsto anche un ‘sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati’.

DELEGA PROMOZIONE OPERE ITA/UE IN MEDIA AUDIOVISIVI Nel ddl è prevista anche una delega al governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari. Tra i principi direttivi l’introduzione di procedure più trasparenti ed efficaci ‘in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi’. I dlgs, inoltre, saranno ‘finalizzati a rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere’. Sarà prevista anche la riformulazione delle modalità di applicazione di queste regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari. Infine dovrà essere previsto anche un ‘adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell’efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio’.

DELEGA PER JOBS ACT DEL SETTORE Inserita una delega al governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Nel dettaglio i dlgs dovranno prevedere l’introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni attuali e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, stabiliti dal Jobs act, ‘disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l’ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo’. Nel dettaglio i dlgs dovranno essere scritti per ‘conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese’; e per ‘rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo’. A ancora i futuri dlgs dovranno ‘prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale’.
TUTTE LE DEFINIZIONI: DA ‘FILM’ A ‘CINETECA’ Opera audiovisiva: ‘la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione’.
Film: un’opera audiovisiva ‘destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche’. I parametri e i requisiti per definire questa destinazione saranno stabiliti da un decreto del ministro dei Beni e delle attività culturali.
Film d’essai: quei ‘film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi’.
Opera prima: ‘il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche’.
Documentario: “l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzati nelle forme e nei modi precisati” da decreti attuativi del ministro dei Beni culturali.
Opera seconda: ‘il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche’.
Opera di animazione: ‘l’opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni  tipo di tecnica e di supporto’.
Opera audiovisiva di produzione internazionale: ‘l’opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee’.
Sala cinematografica: ‘qualunque spazio, al chiuso o all’aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico’.
Sala d’essai: ‘la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d’essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività.
Impresa cinematografica o audiovisiva: ‘l’impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all’estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell’editoria audiovisiva, dell’esercizio cinematografico’.
Impresa cinematografica o audiovisiva italiana: l’impresa cinematografica o audiovisiva, ‘che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia’. Ad essa ‘è equiparata, a condizioni di reciprocità, l’impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell’Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia’.
Impresa cinematografica o audiovisiva non europea: l’impresa cinematografica o audiovisiva che, ‘indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un’impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell’Unione europea’.
Impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente: l’impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Emittente televisiva nazionale: ‘un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale’.
Fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi dalle emittenti televisive nazionali.
Fornitori di servizi di hosting: i prestatori dei servizi della società dell’informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio.
Cineteca: ‘un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo’.
Film Commission: ‘l’istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo e fornisce supporto e assistenza a titolo gratuito alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo nel territorio di riferimento’.

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