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Pene detentive non carcerarie, un atto di civiltà

Giovedì la Camera ha approvato il ddl di delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto, in quindici articoli, introduce pene detentive alternative al carcere. Il giudice, tendo in considerazione la gravità dei reati, può prevedere la reclusione domiciliare, particolari modalità di controllo come i braccialetti o prevedere un periodo di affidamento ai servizi sociali (una sorta di messa alla prova) per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

L’approvazione del decreto è importante per almeno tre motivi. Il primo riguarda la nostra Costituzione; infatti, nella nostra carta repubblicana il carcere ha funzione rieducativa al fine di reinserire  i soggetti che hanno “sbagliato” all’interno della nostra società. Il rientro è accompagnato da un percorso di responsabilizzazione  e di risocializzazione che hanno l’obiettivo di ridurre i rischi di reiterazione del reato. Questo dimostra che investire nel recupero dei detenuti significa anche soddisfare il bisogno di sicurezza della collettività.

Il secondo riguarda la situazione delle carceri che, in alcuni casi, hanno perso la loro umanità andando ad intaccare i diritti dei detenuti come la dignità, l’umanità e la libertà psicofisica. Il terzo riguarda il nostro adeguamento agli altri paesi dell’Unione europea. L’Italia era in forte ritardo riguardo la richiesta dell’Unione agli Stati membri di fornire informazioni circa le misure alternative alla custodia cautelare e alla detenzione.

Questi i punti principali
PENE ALTERNATIVE : Con il provvedimento, il Governo e’ delegato a introdurre nell’ordinamento pene detentive non carcerarie, viene disciplinata la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato ed e’ disciplinata la sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. Con l’articolo 1 si delega il Governo all’introduzione di pene detentive non carcerarie (reclusione e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, sulla base di specifici principi e criteri direttivi. I criteri di delega prevedono che, il giudice, tenuto conto dei criteri di gravita’ del reato come disciplinato dall’articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare (presso l’abitazione del condannato o altro domicilio) in misura pari alla pena irrogata per i delitti puniti con la detenzione fino a 6 anni; gli arresti domiciliari da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 anni , come pena detentiva principale, in via alternativa, per tutte le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto (indipendentemente, quindi, dall’entita’), sola o congiunta alla pena pecuniaria. Per le detenzioni domiciliari, si prevede il possibile utilizzo di particolari modalita’ di controllo (braccialetti elettronici ). Viene esclusa l’applicazione delle nuove misure detentive ai delinquenti e contravventori abituali, professionali, ed ai delinquenti per tendenza. Si prevede che reclusione ed arresti domiciliari possano essere sostituiti con reclusione o arresto sia nel caso di indisponibilita’ di un’abitazione o altro domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato sia nel caso in cui il condannato non rispetti le prescrizioni impartite. L’allontanamento non autorizzato dal domicilio equivale ad evasione.

MESSA ALLA PROVA: Il provvedimento introduce la sospensione del procedimento penale con messa alla prova . La nuova disciplina si ispira alla probation di origine anglosassone ed estende l’istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti, in relazione a reati di minor gravita’. Sono aggiunti al codice penale alcuni nuovi articoli. Il 168-bis cp. prevede che, nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), nonche’ per il catalogo dei reati in relazione ai quali l’art. 550 cpp consente la citazione diretta a giudizio, l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. L’applicazione della misura comporta condotte riparatorie volte all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato e, ove possibile, misure risarcitorie. L’imputato e’ affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento che puo’ prevedere anche lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilita’ e attivita’ di volontariato; il programma contiene prescrizioni sui rapporti col servizio sociale o con una struttura sanitaria, oltre a possibili limitazioni della liberta’ di dimora o di frequentazione di determinati locali.

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