Abbiamo approvato alla Camera la riforma dei parchi. Un’occasione per rafforzare il legame tra i parchi nazionali e il territorio circostante, dando centralità ai comuni compresi nei confini dei parchi e alle loro comunità. Si tratta di un’opportunità anche per il nostro “Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna” (a proposito: forse sarebbe arrivato il momento di trovare una denominazione più breve, no?), che potrà lavorare su progetti di più ampio respiro. Ora il testo di legge va al Senato. Ci sono rilievi critici da parte di alcune associazioni ambientaliste: timori comprensibili, ma che non trovano corrispondenza nel testo approvato.
3 MLN ANNUI A AREE MARINE PROTETTE Il sistema delle aree marine protette sarà finanziato attraverso un prelievo della parte delle risorse del ministero dell’Ambiente provenienti dall’asta delle quote di Co2. Per il momento sono previsti 3 milioni annui dal 2018 al 2020. Qualora un’area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un’area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest’ultima. Un decreto del ministro dell Ambiente stabilirà i requisiti richiesti per la partecipazione ai relativi bandi per il posto di direttore di area marina protetta, nonché, sentito il ministero dell Economia, i criteri per la determinazione del trattamento economico.
SISTEMA NAZIONALI PARCHI E FINANZIAMENTO TRIENNALE Istituito un Sistema nazionale delle aree naturali protette costituito dai parchi nazionali e regionali, dalle riserve naturali, dalle aree marine e dalle aree naturali protette, da finanziare attraverso un Piano nazionale triennale alimentato da 30 milioni ogni tre anni e cofinanziamenti regionali da destinare, almeno al 50%, ai parchi regionali e alle aree marine protette. Il Piano nazionale triennale individuerà le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, “provenienti anche dall’Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali riservando almeno il 50% delle risorse complessive alle aree regionali e alle aree marine protette”. Il cofinanziamento delle Regioni avverrà attraverso “modalità e criteri” oggetti di accordi ed intese con il ministero dell’Ambiente, che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge è chiamato a presentare al Comitato nazionale per le aree protette il Piano nazionale triennale, che dovrà essere deliberato entro quattro mesi. Il Comitato potrà presentare proposte relative al Piano.
500MILA ALL’ANNO PER FUTURI INCENTIVI FISCALI Istituito un Fondo di 500mila euro annui a decorrere dall’anno 2018, “destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette di cui alla presente legge, da adottare con successivi provvedimenti legislativi, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree”.
ARRIVA DIVIETO NUOVE TRIVELLE Nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi saranno vietate fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti.
DEFINIZIONE AREE PROTETTE E RUOLO ISPRA Nessuna variazione sostanziale riguarda le definizioni di ‘parchi nazionali’, ‘parchi naturali regionali’ e ‘riserve naturali’, già contenute nell’articolo 2 della legge 394/1991. Inserita ex novo la definizione di aree marine protette, quelle aree ‘costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono’. I parchi nazionali comprendenti aree marine protette sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare cui si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. All’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) viene assegnato il compiti di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio, di controllo, di ricerca.
CONTRIBUTO SBARCO ISOLE MINORI I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette ed i Comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette, possono destinare il gettito del contributo di sbarco ‘anche a finanziare, in accordo con il gestore dell’area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché ad attività di educazione ambientale’. Prevista anche la possibilità per questi Comuni di deliberare una maggiorazione del contributo di sbarco fino a un massimo di 2 euro (attualmente la soglia massima arriva fino ad 2,50 euro per persona ma può salire a 5,00 euro in determinati periodi di tempo oppure in relazione all’accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica).
TEMPI CERTI PER NOMINA PRESIDENTI PARCHI Tempi certi per l’elezione del presidente dei parchi, che sarà scelto nell’ambito di una terna proposta dal ministro dell’Ambiente. La terna viene presentata ai presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Se dopo 15 giorni non viene raggiunta una intesa, sentite le commissioni parlamentari competenti, il ministro dell’Ambiente provvede comunque alla nomina del presidente, motivatamente, scegliendo, prioritariamente, tra i nomi compresi nella terna. Necessaria una comprovata esperienza in campo ambientale del candidato. La carica di presidente di parco nazionale diventa incompatibile con qualsiasi incarico elettivo nonché con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.
CONSIGLIO DIRETTIVO PLURALE Il numero di componenti del Consiglio direttivo dell’ente parco sarà formato dal presidente e da un numero di componenti pari a otto, senza distinzioni dal numero di Comuni compresi nel territorio del parco. Il 50% dei componenti del Consiglio direttivo saranno scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione: uno del ministro dell’Ambiente, uno delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dall’Ispra, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno delle associazioni agricole e della pesca nazionali più rappresentative, individuato dal ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. L’altra metà dei membri del Consiglio direttivo saranno designati dalla Comunità del Parco (almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco).
A DIRETTORE FUNZIONI DI ATTUAZIONE La gestione amministrativa dei parchi nazionali continua ad essere affidata a un direttore ma vengono esplicitate meglio le sue funzioni. Il direttore dovrà: assicurare l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presidente e dal Consiglio direttivo; adottare i connessi atti, anche a rilevanza esterna. Il direttore viene nominato dal Consiglio direttivo, anziché con decreto del ministro dell’Ambiente come attualmente stabilito. Eliminato ogni forma di albo o di elenco per la scelta dei direttori, che avverrà invece attraverso una selezione pubblica portata avanti da un comitato di tre esperti, dando l’ultima parola al presidente del Parco. Necessarie competenze ambientali da parte del candidato. In caso di pieno conseguimento degli obbiettivi di gestione, l’incarico del direttore potrà essere rinnovato, per un periodo massimo di cinque anni.
REGOLAMENTO PARCO ANCHE PER AREE CONTIGUE Il regolamento del parco non disciplinerà più solo l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, ma anche quelle nelle aree contigue ad esso. Il regolamento del parco è approvato dal ministro dell’Ambiente, d’intesa con le Regioni interessate (e non più d’intesa con gli enti locali, come prevede la legge oggi in vigore). Previsto il parere dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco. Il ddl stabilisce poi l’iter di approvazione del regolamento e chiarisce che i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici al regolamento del parco.
ARRIVA DIVIETO ELISKI, SPARISCE DIVIETO DRONI Vietata nelle aree protette l’attività di eliski (lo sci fuori pista). Il regolamento dovrà poi disciplinare pil sorvolo non autorizzato di velivoli e droni (che dunque non sarà più espressamente vietato, come prevede la legge attuale).
ARRIVA LA VAS NEL PIANO PARCO Arriva la Vas, la Valutazione ambientale strategica, nei piani parco, che sarà predisposto dall’ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano, indicati dal consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L’ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà quindi avvio alla valutazione ambientale strategica del piano del parco, da svolgersi da parte dell’autorità regionale competente. Per la Vas del piano parco dovrà essere acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. el caso sia in vigore un piano del parco e un regolamento del parco approvati, le cui previsioni siano state recepite dai Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle aree di promozione economica e sociale, “sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l’intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all’ente parco, che entro 30 giorni può esprimere il proprio motivato diniego”. Il piano del parco promuove anche strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell’agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa. In presenza di Piano del parco e Regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D (aree destinate a insediamenti produttivi), vengono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l’intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all’ente parco. “In caso di non conformità – si legge – la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento”.
NULLA OSTA UNICO In tema di autorizzazione viene prevista la facoltà per gli enti parco di concedere il cosiddetto nulla osta unico. In sintesi, la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali viene attribuita agli enti parco. La modifica va letta insieme a quella relativa ai piano parco, che dovrà essere fatto con il parere vincolante del ministero dei Beni e delle attività culturali e che coinciderà con il piano paesaggistico regionale, per le aree rientranti nel parco.
CACCIA IN AREE CONTIGUE SOLO A RESIDENTI Permessa la caccia nelle aree contigue alle aree protette solo ai soggetti “residenti nel parco o nelle aree contigue” anziché ai soggetti “aventi facoltà di accesso all’ambito territoriale di caccia comprendente l’area contigua”. Un regolamento del ministero delle Politiche agricole, di concerto con i ministeri dell’Ambiente e della Salute, individuerà “criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a consentire una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare”.
ROYALTIES PER ATTIVITÀ IMPATTANTI In materia di finanziamento delle aree protette viene introdotto una sorta di prelievo di scopo sulle attività ambientalmente impattanti nei parchi – come il passaggio di gasdotti o lo sfruttamento idroelettrico delle acque – destinato in parte ad alimentare politiche a tutela dell’ambiente (70% in un fondo per le aree protette e 30% a politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell’area protetta). Il contributo sarà una tantum e, a partire dal secondo anno di applicazione, confluirà nel sistema di pagamento dei servizi ecosistemici istituito attraverso una delega dallo stesso ddl. Il prelievo verrà applicato solo agli impianti già esistenti. Per esempio è stato previsto un prelievo annuale del 10% del canone demaniale relativo alle concessioni di sfruttamento idroelettrico per impianti sopra i 100 kilowatt di potenza che ricadono all’interno di aree protette (dal secondo anno il prelievo dovrà essere ridefinito dal ministero dell’Ambiente).
Contributi simili sono stati previsti anche per le attività estrattive (un terzo del canone di concessione); gli impianti elettrici a biomasse (sei euro per ogni kw di potenza elettrica installata per impianto sopra i 50 kw); la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (1% del valore di vendita delle quantità prodotte); gli impianti rinnovabili diversi dagli idroelettrici (1 euro per kw di potenza per impianti sopra i 100kw); il passaggio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti e carbondotti non interrati (100 euro per oleodotti o metanodotti per ogni chilometro non interrato; 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata; 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata); le concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca (10% del canone di concessione); agli impianti di imbottigliamento delle acque minerali all’interno di aree protette (contributo da definire con un dm del ministero dell’Ambiente). Il pagamento delle royalties non si applicherà “agli impianti di produzione energetiche di proprietà dei Comuni del Parco e alle società da essi controllate, alle Amministrazioni separate di usi civici (Asuc), nonché alle cooperative il cui statuto consente l’adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti”.
OK PARTE RISORSE POR A TERRITORI AREE PROTETTE Ok alla destinazione prioritaria da parte delle Regioni di una quota delle risorse dei Piani operativi regionali (Por) ai territori ricompresi in una parco nazionale o regionale. Le risorse potranno essere usate per una serie di 17 tipologie di intervento come, per esempio, la copertura delle rete di telefonia mobile e Adsl (“con interventi rispettosi dell’ambiente e del paesaggio”) o la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile a basso impatto paesaggistico. Tra le altre tipologie contenute nell’elenco di interventi finanziabili: interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili; opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale; riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile e il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap.
5X1000 A PARCHI E DESTINAZIONE BENI CONFISCATI In tema di finanziamento è stato previsto che a decorrere dal 2017 gli enti di gestione delle aree protette possano beneficiare del 5 per mille e che possano essere destinatari dei beni confiscati alle mafie.
POSSIBILE FAR PAGARE UN BIGLIETTO D’INGRESSO Gli enti gestori dell’area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell’area protetta.
DELEGA SISTEMI REMUNERAZIONE SERVIZI ECOSISTEMICI Prevista una delega per l’istituzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici. La delega riprende la norma che era stata inserita nel collegato ambientale ma che non è stata attuata dal governo. Questa volta l’esecutivo avrà 15 mesi di tempo per adottare il relativo dlgs di attuazione, anziché 6 mesi come prevedeva il collegato ambientale. La novità principale è che questa volta il pagamento dei servizi ecosistemici (Pse) sarà volontario. La remunerazione dei servizi ecosistemici è rivolta a chi, per esempio, attraverso le sua attività contribuisce alla tutela dell’ecosistema o dell’ambiente (potrebbe essere il caso di un imprenditore agricolo che attraverso la sua attività pulisce l’alveo di un fiume). Alla istituzione di questo sistema viene legato, a partire dal secondo anno di applicazione, il pagamento del contributo sulle attività ambientalmente impattanti nei parchi. Alla realizzazione dei Pse potranno concorrere in veste di finanziatori e/o intermediari anche gli istituti di credito e le fondazioni bancarie.
COMITATO NAZIONALE E COMITATO PARITETICO BIODIVERSITÀ Viene istituito al ministero dell’Ambiente il Comitato nazionale per le aree protette e un comitato paritetico della biodiversità. Quest’ultimo con funzioni di coordinamento e promozione di azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine. Il Comitato nazionale ha invece questi compiti: predispone l elenco ufficiale delle aree naturali protette da sottoporre al ministro dell Ambiente per l’approvazione; propone all’approvazione della Conferenza unificata l eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette; predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti dai Comitati, entro il 31 gennaio 2019 sarà convocata una Conferenza nazionale “La Natura dell’Italia”. Successivamente la Conferenza sarà convocata ogni tre anni.
PROMOZIONE E TUTELA APPENNINI Il ministero dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza delle Regioni, dovrà promuovere la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, e individuare le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Ape (Appennino parco d’Europa; Ndr), oltre che per la sua valorizzazione in sede europea.
INASPRITE LE SANZIONI Per le violazioni degli articoli 6 (misure di salvaguardia) e 13 (nulla osta) della legge quadro, la sanzione è l’arresto fino a 12 mesi con un’ammenda da 400 euro a 50.000 euro. Per la violazione degli articoli 11, comma 3 (svolgimento delle attività vietate nei parchi, ai sensi del Regolamento del parco) e 19, comma 5 (svolgimento delle attività vietate nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali) si prevede l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda da 400 a 25.000 euro. Prevista la pena accessoria della confisca nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali. Si precisa che le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva. La sanzione applicabile a chi viola il divieto di navigazione a motore, laddove l’area protetta marina non sia segnalata, è di una somma compresa tra 200 e 2.000 euro. La sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette, viene fissata in una somma da 100 a 2.000 euro. Ridotta tra 50 e 1.000 euro la sanzione applicabile qualora l’area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di segnalazione conformi alla normativa. Per i reati di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, e dei delitti contro l’ambiente viene disposto che, in caso di flagranza, sia previsto il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti, compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Previsto un aggiornamento ogni due anni delle sanzioni amministrative previste “in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatisi nei due anni precedenti”. Esclusa, per queste sanzioni, l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
NUOVE AREE PROTETTE Il ddl punta anche alla creazione di nuove aree protette: l’area marina di Capo d’Otranto e il parco del Delta del Po (in questo caso sarà necessario un dlgs attuativo); i parchi nazionali del Matese e di Portofino. Per quanto riguarda il parco del Delta del Po il relativo piano parco sarà integrato non solo con il piano di azione dell’area Riserva di biosfera ma anche con le strategie dell’area interna Contratto di foce e dell’area interna Basso ferrarese.
RAFFORZATO PERSONALE PARCHI GRAN SASSO-SIBILLINI Rafforzato il personale dipendente dei parchi nazionali del Gran Sasso e dei monti Sibillini, attraverso comandi o distacchi, o con l’assunzione di personale con contratti a tempo determinato nei limiti di un contingente massimo di 15 unità. OK
FORMAZIONE CONTINUA GUIDE PARCO Gli enti parco dovranno garantire “la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con altri enti o organizzazioni specializzate”. Il parco potrà gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle strutture nelle aree attraverso guide parco, appositamente formate.