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Minori non accompagnati, una legge per tutelarli

Abbiamo approvato alla Camera la legge che modifica il Testo Unico sull’immigrazione con misure che agevolano la protezione dei minori stranieri non accompagnati. Frutto di un costante confronto, durante l’iter parlamentare, con Anci e associazioni attive nel settore. Il testo passa ora all’esame del Senato. Gli obiettivi di questa legge sono: aumentare i controlli sui minori non accompagnati, evitare che questi finiscano nelle mani delle mafie e del racket, favorire gli affidi, tutelare – con un percorso separato dagli adulti – i diritti dei minori.

La sintesi della proposta di legge

LE MODIFICHE SUL DIVIETO DI RESPINGIMENTO La proposta di legge prevede una modifica al testo unico sull’immigrazione per cui in nessun caso si possono rspingere minori stranieri non accompagnati alla frontiera. Eliminata in commissione, con due identiche proposte di Celeste Costantino (Si-Sel) e Fabiana Dadone (M5s) la deroga alla norma, che prevedeva tale possibilità nel caso in cui, richiamando il loro “superiore interesse”, era previsto il riaffidamento ai familiari. Nei casi di espulsione, invece, il tribunale per i minorenni deciderà “tempestivamente” e “comunque non oltre 30 giorni”. Confermato l’impianto che aggiunge il nuovo articolo 19-bis al dlgs 142 del 2015 (quello che attua le direttive Ue 32 e 33 del 2013 in materia di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati).

Si propone che quando un minore straniero non accompagnato arrivi in Italia il personale qualificato della struttura di prima accoglienza (e se ricorrono i presupposti si applicano le disposizioni sui minori non accompagnati vittime di tratta) svolge un colloquio per approfondire la sua storia personale e familiare e “far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione”, secondo una procedura stabilita da un dpcm ad hoc. Al colloquio, inoltre, “è garantita la presenza di un mediatore culturale”. Per l’identificazione si dispone che essa sia “accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali” e alla presenza del tutore del minore, solo dopo che gli sia stata garantita un’immediata assistenza umanitaria. Se c’è un dubbio, l’identità “è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari”. Nel caso in cui, nonostante tutto, permangano ancora dubbi “fondati” il tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente “possono disporre esami socio-sanitari” per l’accertamento dell’identità, che devono essere fatti “utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona”.

Se serve, oltre ai già previsti “professionisti adeguatamente formati”, potrà esserci anche un mediatore culturale. Infine le operazioni di identificazione si concludono “con il foto-segnalamento che, comunque, non comporta” l’inserimento del minore “nel Sistema di identificazione dattiloscopica europea, European dactyloscopie”. Ma se prima della fase emendativa in commissione si prevedeva che il provvedimento di attribuzione dell’età fosse notificato allo straniero e, contestualmente, all’esercente i poteri tutelari, con la possibilità di impugnazione al tribunale per i minorenni in 30 giorni, ora, in caso di impugnazione, il giudice decide urgentemente in 10, e “ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione”.

DA CARTELLA SOCIALE A ELENCO TUTORI VOLONTARI Il personale qualificato della struttura di accoglienza, dopo il colloquio, “compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore”. La cartella sociale, poi, è trasmessa “ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni”. 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il tempo per l’istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco dei tutori volontari, “a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela anche di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle”.

La pdl propone anche di inserire l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati all’interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e che nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si debba “tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche” emerse durante il colloquio conoscitivo. Le strutture in cui sono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare “gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia”. In caso di dichirazioni false per l’accreditamento, si viene cancellati dal sistema.

OLTRE LA MAGGIORE ETÀ Ancora, confermata la possibilità di ‘allungare’ fino a 21 anni l’affidamento del minore ai servizi sociali e, in materia di istruzione, è previsto che le scuole adottino “opportune misure “per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo” dei minori stranieri non accompagnati. Particolare tutela, dice ancora la legge, deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma di assistenza ad hoc “che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età”.

Previsto infine (art. 21) che il nostro Paese promuova “la più stretta cooperazione internazionale, in particolare tramite accordi bilaterali e finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, per “armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori”.

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