Abbiamo finalmente approvato la legge sulla cittadinanza: la si attende da oltre vent’anni. E’ un grande passo nella modernità, che finalmente introduce il principio dello ‘ius soli’ anche nel nostro ordinamento: una legge per le bambine e bambini nati e cresciuti in Italia, italiani a tutti gli effetti tranne che per il diritto.
Nella sostanza la legge (che ora passa al Senato per l’ok definitivo) prevede che potranno richiedere la cittadinanza italiana i minori figli di genitori stranieri di cui almeno uno sia in possesso di permesso di suggiorno Ue di lungo periodo ed il minore che abbia fatto ingresso in Italia entro i 12 anni – o vi sia nato – e abbia concluso almeno un ciclo scolastico nel nostro Paese. Ad oggi è prevista l’acquisizione della cittadinanza per jure sanguinis (per i nati nel nostro Paese da almeno un genitore italiano) e, in alcuni casi molto limitati, per ius soli. È il caso, per esempio, per i nati da genitori ignoti o apolidi.
Altra possibilità oggi percorribile è quella riservata agli stranieri nati in Italia che vi abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento dei diciotto anni, divoler acquistare la cittadinanza italiana. L’esame della I commissione della Camera, con l’accoglimento di diverse proposte di modifica dei centristi ha reso più stringenti le condizioni per l’acquisizione della cittadinanza italiana. Se prima la pdl predeva la condizione – per ius soli – della residenza in Italia di uno dei due genitori da almeno 5 anni, una modifica Ap l’ha sostituita con il permesso di soggiorno Ue di lungo periodo (molto più difficile da ottenere). Un’altra modifica Ap-Sc – con riferimento allo ius culturae – ha invece specificato che per ottenere la cittadinanza, il ciclo di scuola elementare non solo debba essere frequentato ma anche portato a termine con successo. Cancellato anche il percorso preferenziale per le cosiddette terze generazioni (i minori stranieri nati da genitori stranieri a loro volta nati in Italia). Via anche tutti i riferimenti alla cittadinanza per gli adulti. Un’altra modifica importante ha riguardato l’inserimento di una norma transitoria per permettere di ottenere la cittadinanza anche a chi, all’entrata in vigore della legge, ha già tutti i requisiti ma ha superato il limite di età di venti anni.
IUS SOLI TEMPERATO Acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Stringenti le condizioni per ottenere il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo riservato ai non appartenenti all’Unione europea: titolarità, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità; reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; disponibilità di alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge; superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Per i cittadini comunitari sarà sufficiente il possesso – sempre da parte di uno dei due genitori – del diritto di soggiorno permanente riservato ai cittadini comunitari, ottenibile dopo cinque anni di residenza nel nostro Paese.
IUS CULTURAE Acquista la cittadinanza il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è necessaria la conclusione positiva di tale corso.
CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE La proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (la cosiddetta naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo,presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Questa fattispecie dovrebbe riguardare soprattutto il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.
MODALITÀ PER ACQUISIRE LA CITTADINANZA La cittadinanza si acquista, per i nuovi casi introdotti con questa proposta di legge mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. Quest’ultimo può comunque rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purchè in possesso di altra cittadinanza. Ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà, l’interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. I richiedenti saranno esonerati dal contributo di 200 euro previsto dalla normativa vigente per le istanze o dichiarazioni riguardanti la cittadinanza.Nel caso di persona interdetta giudiziale gli atti finalizzati all’esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell’interesse della persona dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.
OBBLIGO DI COMUNICARE POSSIBILITÀ CITTADINANZA È previsto l’obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, ai residenti di cittadinanza straniera la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza per ius soli o ius culturae, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. In caso di inadempimento di tale obbligo, è sospeso il termine di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
NORMA TRANSITORIA PER CHI HA SUPERATO LIMITI ETÀ Prevista una norma transitoria per consentire di poter richiedere la cittadinanza anche a chi, alla data di entrata in vigore della legge, possiede i nuovi requisiti ma ha superato il limite di età di venti anni. La norma dovrebbe riguardare circa 127mila persone. Sarà possibile esercitare il diritto purché la persona interessata ‘abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale’. Gli interessati avranno tempo dodici mesi dall’entrata in vigore della legge per inoltrare la richiesta e dovranno pagare il contributo di 200 euro previsto per legge. La richiesta dovrà passare al vaglio del Viminale per la verifica dell’esistenza di eventuali precedenti dinieghi per motivi di sicurezza, di espulsione o di allontanamento. Il nulla osta dovrà comunque essere rilasciato entro 6 mesi (altrimenti, come previsto per questi atti della Pubblica amministrazione, scatterà il meccanismo del silenzio assenso).
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA IN SCUOLE E COMUNI È attribuita ai Comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, la promozione in favoredi tutti i minori di iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti edei doveri legati alla cittadinanza e di una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovicittadini.
PIÙ TEMPO PER IUS SOLI GIÀ IN VIGORE Con riferimento alla fattispecie di acquisto della cittadinanza per ius soli già prevista dalla normativa attuale – relativa allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età – il termine per la dichiarazione diacquisto della cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal raggiungimento dei diciotto anni.
NECESSARIA NON DECADENZA RESPONSABILITÀ GENITORI Modificata la disciplina dell’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, che attualmente subordina l’acquisto da parte dei minori al requisito della convivenza con il genitore. Il requisito dellaconvivenza viene eliminato ed è richiesta unicamente la non decadenza dalla responsabilità genitoriale.