La sintesi degli interventi sulla base del testo approvato alla Camera. La legge è ora all’esame del Senato che potrebbe apportare modifiche
Quattordicesima per le pensioni basse
Dal 2017 percepiranno la quattordicesima anche i pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento minimo annuo Inps (pari, per il 2016, a 501,89 euro), oggi a vantaggio solo per gli assegni fino a 1,5 volte il minimo. In più ci sarà un aumento della quattordicesima per coloro che già lo percepiscono.
Con l’APE possibile andare prima in pensione
Introdotto un progetto sperimentale di finanziamento che dal 2017 consentirà, a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età, di andare in anticipo in pensione (3 anni e 7 mesi prima della soglia d’età pensionabile fissata dalla legge Fornero). L’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica(APE) consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un lavoratore in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. L’APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (con possibilità di prosecuzione). Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE); non essere, ovviamente, già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
L’APE sociale: in pensione anticipata senza costi per lavoratori “in difficoltà”
L’APE Sociale è un altro progetto sperimentale che permetterà, a partire dal 2017, di andare in pensione in anticipo senza oneri aggiuntivi ad alcune categorie di lavoratori. In particolare, consiste in una indennità che viene corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici da parte di alcuni soggetti lavoratori. Questo anticipo pensionistico vale per alcune fasce di lavoratori “in difficoltà” (quali cassintegrati, disoccupati, familiari di invalidi ed altre), o per chi svolge attività gravose (come gli operai edili, i macchinisti, facchini, le maestre d’asilo, gli infermieri, ecc.). Consente di andare in pensione a 63 anni e non sono richiesti i 20 anni di contribuzione già maturata come nel caso dell’APE volontaria. L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno. L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui. Anche l’APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre2018 con possibilità di prosecuzione.
Possibilità di pensione anticipata per i lavoratori precoci
Introdotta la possibilità per i cosiddetti “lavoratori precoci”, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, come: stato di disoccupazione, svolgimento di assistenza (da almeno sei mesi) in favore del coniuge o di un parente di primo grado con handicap grave; riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa di attività gravose, svolgimento di attività lavorative usuranti.
Più facile la pensione anticipata per chi svolge attività usuranti
Agevolato ulteriormente l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti. In particolare, si prevede che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (le cosiddette “finestre”); si attenuano le condizioni attualmente previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (invece che nel 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata.
Previsto anche, per i centralinisti telefonici non vedenti, un’estensione dei benefici previdenziali, stabilendo che il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio sia utile non solo ai fini del diritto alla pensione ma anche alla determinazione del trattamento.
Introdotta la Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA
Introdotta la rendita integrativa temporanea anticipata (la cosiddetta RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’Inps. La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.
Abolite le penalizzazioni della “riforma Fornero”
Eliminata definitivamente l’applicazione della riduzione percentuale, la cosiddetta “penalizzazione” sui trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla riforma pensionistica del 2011, la “riforma Fornero”.
Ridotta l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata Inps
Ridotta l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps: viene portata strutturalmente al 25 per cento invece del 29 per cento per il 2017 e del 33 per cento originariamente previsto a decorrere dal 2018.
Nuova disciplina per il cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi
Soppressa la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici, sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Previste specifiche norme transitorie volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l’accesso alternativo all’istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate.
Un emendamento del relatore prevede che sia estesa anche ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS), purché non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni interessate.
No tax area per i pensionati
Stabilita una disciplina uniforme per le detrazioni dall’imposta lorda Irpef spettanti con riferimento ai redditi da pensione, la cosiddetta no tax area per i pensionati, estendendo a chi ha un’età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.
Estesi, inoltre, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Nuovo intervento a sostegno degli “esodati”
Realizzato l’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011. Con questi interventi a favore dei cosiddetti “esodati” vengono incrementati i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. La salvaguardia è volta a garantire l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 30.700 soggetti, portando il limite massimo numerico di soggetti effettivamente salvaguardati ad un totale complessivo di poco più di 150 mila beneficiari. Questa ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011.
Con “Opzione donna” estesa la possibilità di pensione anticipata
Estesa la possibilità per le lavoratrici donne di accedere al trattamento pensionistico anticipato con ricalcolo contributivo: ora vale anche per le nate nell’ultimo trimestre del 1958 (1957 per le lavoratrici autonome) che abbiano maturato 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre 2015.
Interventi per lavoratori affetti da malattie legate all’amianto
Affermato il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie absesto correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Associazioni combattentistiche e grandi invalidi di guerra
Autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per il triennio 2017- 2019, al fine di sostenere le attività delle Associazioni combattentistiche.
Viene inoltre incrementata di 300.000 euro la dotazione del Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell’accompagnatore militare o dell’accompagnatore del servizio civile.
Rifinanziamento prepensionamento giornalisti (art. 33-bis).
L’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, è stato rifinanziato per un importo pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, 5 mln di euro per il 2020 e 1,5 mln di euro per il 2021.
Fondi di solidarietà bilaterali al personale del credito e a quello del credito cooperativo (art. 35)
Circa i Fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilità di corrispondere l’assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni, anziché nei successivi 5 anni; inoltre, si prevede la possibilità di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l’importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l’accesso al fondo di solidarietà, previo versamento delle relative somme. E’ consentita, altresì, una riduzione del contributo straordinario volto a finanziare gli assegni straordinari per il sostegno al reddito, con riferimento ai settori interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, limitatamente alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e fino al 31 dicembre 2019.