Informazioni, aggiornamenti, approfondimenti, commenti a cura di Marco Di Maio

Seguimi

Legge di bilancio 2017, le politiche per il lavoro

La sintesi degli interventi sulla base del testo approvato alla Camera. La legge è ora all’esame del Senato che potrebbe apportare modifiche

Proroga degli sgravi contributivi
Prevista una proroga dei benefici contributivi per incentivare le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016).

Destinati 27 milioni di euro per il 2017 per finanziare le risorse per i percorsi formativi rivolti al contratto di apprendistato richiamato e per i percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro.

Incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento del beneficio consistente nella riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà (ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro).

Finanziamento per un importo di 30 milioni di euro per il 2017 delle misure di sostegno al reddito (in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente) per i lavoratori dei call-center.

Rafforzata la detassazione dei premi di produttività e welfare aziendale
L’importo massimo dei “premi di produttività” , nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a favore dei lavoratori dipendenti privati che beneficiano della tassazione al 10 per cento passa da 2 mila a 3 mila euro e può arrivare fino a 4 mila in caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro (rispetto ai 2.500 euro di oggi). Viene inoltre ampliata la platea dei beneficiari: sale da 50 mila a 80 mila euro lordi annui il limite di reddito da lavoro dipendente per avere diritto alla tassazione agevolata dei premi.

Rafforzate anche le misure di welfare aziendale: introdotta la possibilità per i lavoratori di fruire, in sostituzione del premio di produttività tassato al 10 per cento, anche di beni e servizi, tra cui la concessione dell’uso di un alloggio, l’utilizzo di un’auto a uso promiscuo, la concessione di prestiti a tassi agevolati e i servizi di trasporto ferroviario gratuito. Inoltre non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini Irpef. Esclusi inoltre dalla base imponibile Irpef i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

Sgravi contributivi per nuove assunzioni dopo alternanza scuola-lavoro o apprendistato
Gli imprenditori che decidono di assumere a tempo indeterminato, anche in apprendistato, gli studenti che hanno svolto presso la loro azienda l’attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato potranno beneficiare dell’esonero del versamento dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico. Lo sgravio si applica ai nuovi contratti decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Penalizzazioni delocalizzazione call center
Innanzitutto, l’ambito di applicazione delle norme viene esteso a tutti i call center, indipendentemente  dal numero dei lavoratori occupati.

La delocalizzazione dell’attività di call center dovrà essere comunicata prima del trasferimento, oltre che al Ministero del lavoro e al Garante per la protezione dei dati personali, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro e al Ministero dello sviluppo economico, indicando a quest’ultimo le numerazioni messe a disposizione del pubblico per il servizio delocalizzato. Per ciascuna comunicazione omessa o tardiva si applica una sanzione amministrativa di 150mila euro, mentre per gli operatori che hanno già delocalizzato viene confermata la precedente sanzione, pari a 10mila euro per ciascun giorno di violazione. Stop, inoltre, a  qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale, per gli operatori economici che delocalizzano – successivamente all’entrata in vigore della legge – le attività di call center in paesi extracomunitari.

Dovrà essere, inoltre, garantita nell’ambito della stessa chiamata la possibilità di ricevere il servizio da un operatore collocato nel territorio nazionale o dell’Unione europea, pena una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di violazione ed è stato introdotto un obbligo di comunicazione della localizzazione del call center.

Inoltre, nell’ambito delle gare di appalto, per le amministrazioni aggiudicatrici l’offerta migliore dovrà essere definita al netto delle spese del personale. Introdotto, infine, l’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.

Cerca

Condividi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Stampa l'articolo

Articoli recenti