Dal 19 aprile 2017 è obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’origine della materia prima dei prodotti lattiero caseari, come ad esempio il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini. L’obbligo si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. E’ entrato, infatti, in vigore il decreto “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017. L’origine del latte e dei derivati dovrà essere indicata in etichetta in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile.
COSA CAMBIA COL DECRETO?
L’origine del latte e dei derivati dovrà essere indicata in etichetta in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) “PAESE DI MUNGITURA: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
b) “PAESE DI CONDIZIONAMENTO O TRASFORMAZIONE: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, si può utilizzare una sola dicitura, ad esempio: “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
– latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
– latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.