La riforma della legge elettorale approvata dal Senato, e che ora passa al vaglio della Camera, configura il cosiddetto Italicum 2, una versione diversa dall’Italicum uscito dalla Camera. L’Italicum 2 prevede: liste di candidati presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell’insieme in 100 collegi plurinominali. In ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, i capolista dello stesso sesso non eccedono il sessanta per cento del totale in ogni circoscrizione, nessuno può essere candidato, in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi.
> Infografica: la nuova legge elettorale
Inoltre, l’elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista; i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti; accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il tre per cento dei voti validi; sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti. Non sono ammessi collegamenti tra liste o apparentamenti tra i due turni di votazione.
Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; i collegi elettorali saranno determinati dal governo con un apposito decreto legislativo. C’è, infine, la ‘clausola di salvaguardia’, per cui la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni dello stesso Italicum 2 a decorrere dal 1º luglio 2016.
In senato sono state introdotte altre due importanti novità.
La prima rigurarda l’obbligo per i partiti o i movimenti che concorrono alle elezioni di presentare, al momento del deposito delle liste, anche il proprio Statuto con le finalità e le regole interne.
Una seconda consente il voto per corrispondenza agli studenti italiani impegnati in università europee nell’ambito dei progetti Erasmus, ma anche a coloro che si trovano in uno dei Paesi membri per motivi di lavoro o di cure mediche. Per tutti, il periodo minimo di permanenza all’estero per poter votare è di tre mesi.