Abbiamo approvato alla Camera un’altra importante legge a proposito di giustizia, l’ennesima di questa legislatura. Si tratta del decreto sul Processo civile, che introduce alcune importanti novità come la negoziazione assistita anche per coppie con figli minori o maggiorenni con handicap gravi, taglio a 30 giorni delle ferie dei magistrati, stop alla norma che introduceva la testimonianza scritta nei procedimenti civili, arbitrato anche per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte di appello, tranne che sui diritti indisponibili.
Non sono un esperto di diritto, come noto, e dunque mi limito a riportarti di seguito le principali caratteristiche della legge che abbiamo approvato.
La sintesi dei contenuti della legge
ARBITRATO Sarà valido per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte d’appello tranne quelli che riguardano il lavoro, la previdenza e l’assistenza sociale. Quindi, secondo le norme, il giudice trasmetterà il fascicolo al presidente del consiglio dell’ordine forense del circondario per la nomina di uno o più arbitri individuati tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni all’albo. Il lodo ha valore di sentenza. La commissione Giustizia ha poi deciso che la funzione di consigliere dell’ordine forense e l’incarico arbitrale sono incompatibili.
ULTERIORE PROROGA PER LODO ARBITRATO. 30 GIORNI IN PIÙ Potrà essere prorogato per ulteriori 30 giorni il deposito della sentenza d’appello di un arbitrato. Spetterà agli arbitri la facoltà di chiedere l’ulteriore slittamento. Il decreto, nella formulazione originaria, prevedeva che la ‘soluzione stragiudiziale’ della controversia, in grado di appello, dovesse avvenire entro 120 giorni, con una possibile proroga di 60 giorni. Con la modifica però i tempi si allungano: quindi i giorni a disposizione per la deposizione del lodo arbitrale potrebbero arrivare a 210.
NUOVO ISTITUTO NEGOZIAZIONE ASSISTITA Le parti potranno scegliere di risolvere la controversia attraverso l’assistenza degli avvocati, su tutti i campi tranne i diritti indisponibili. La negoziazione deve comunque essere tentata, prima di andare dal giudice, per il risarcimento danni da circolazione stradale e le domande di pagamenti di somme entro i 50mila euro. Con un emendamento, approvato in commissione, però, sono stati esclusi i temi del lavoro.
MAX 3 MESI PER CHIUSURA NEGOZIAZIONE ASSISTITA Il termine per l’espletamento della negoziazione assistita non dovrà superare i 3 mesi, salvo rinnovo su accordo delle parti. Quindi la convenzione di negoziazione dovrà precisare – si legge all’articolo 2 così come modificato – ‘il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e (questa la novità; Ndr) non superiore a tre mesi’.
SEPARAZIONI E DIVORZIO ‘VELOCI’ Non sarà più necessario andare dal giudice per sciogliere il matrimonio. Il decreto infatti prevede un doppio binario per divorzi e separazioni consensuali: per quanto riguarda l’articolo 6 viene introdotto l’istituto della negoziazione assistita. Le parti delegheranno un avvocato dovrà trasmette all’ufficiale di Stato civile copia autenticata dell’accordo raggiunto, pena una sanzione.
OK DIVORZIO ANCHE CON FIGLI MINORI. MA SERVE OK PROCURA Per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio tramite la negoziazione assistita, nel maxiemendamento del governo si prevede che, prima dell’invio all’ufficiale di stato civile, l’accordo sia trasmesso al procuratore competente che dovrà ratificare l’accorso. La negoziazione, con un emendamento del relatore, è stata estesa anche alle coppie con figli minori, maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti. Anche queste dovranno ottenere l’ok del procuratore del tribunale competente. Come detto, la proposta è stata presentata per trovare una quadra all’interno alla maggioranza, divisa sulle norme sul divorzio veloce.
PER DIVORZIO FACILE PARTI DAL SINDACO Il divorzio e la separazione ‘veloci’, previsti dal dl, potranno essere ‘conclusi anche di fronte il sindaco’ o ‘a un suo delegato’. Il dl infatti prevede per il divorzio semplificato un doppio binario: o lo scioglimento di fronte al sindaco oppure tramite la negoziazione assistita da avvocati.
TUTELA DEL CREDITO Chi non paga volontariamente i debiti, pagherà di più, con un incremento del saggio di interesse moratorio all’8,15% nel caso in cui le parti non determinino la misura del tasso. Scatta la ricerca telematica dei beni da pignorare disposta, su istanza del creditore, dal presidente del tribunale, che autorizza l’ufficiale giudiziario ad accedere alle banche dati di Pa, anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, Pra.
TAGLIO A 30 GIORNI FERIE MAGISTRATI Ok alla riduzione a 30 giorni delle ferie dei magistrati prevista dall’articolo 16 del dl. Durante l’esame al Senato è stato cambiato, rispetto al testo originario del dl, il regime di sospensione dei termini in cui tribunali e procure possono ridurre il lavoro, che andrà dal 1° al 31 agosto e non più dal 6 dello stesso mese.
OK ANTICIPO SCADENZA MORA PER MANCATI PAGAMENTI Le parti in causa, per i ritardi dei pagamenti commerciali, dovranno definire ‘il tasso d’interesse moratorio’ dal momento in cui viene presentata ‘la domanda giudiziale’ (con cui si chiede l’avvio di un processo) e non più dall’inizio del ‘processo di cognizione’, in cui il giudice accerta i fatti. La norma introduce misure per il contrasto del ritardo dei pagamenti: nel caso di ritardo della previsione della misura del tasso d’interesse moratorio (sul pagamento oggetto del procedimento) ‘il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali’.
SALTA NORMA SU TESTIMONIANZA SCRITTA Soppressa la norma del decreto (articolo 15) che introduceva la testimonianza scritta nel processo civile. La norma originaria prevedeva che le testimonianze scritte dovessero essere rese al difensore, che identifica il dichiarante e ne autentica la sottoscrizione.
PA IN SEDE ARBITRALE SOLO SE RICHIESTA DA PARTE PRIVATA Nelle controversie nelle materie di responsabilità civile e recupero crediti (non superiori a 100mila euro) in cui sia chiamata in causa una Pubblica amministrazione, questa non potrà chiedere che il procedimento si svolga in sede arbitrale, facoltà che spetterà solo alla parte privata.
OK STOP ESECUZIONE FORZATA BENI DIPLOMATICI Non saranno soggette ‘esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio’ le somme e i beni (compresi i conti bancari) delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere. Quindi non potranno essere soggette a esecuzione forzata – si legge nella modifica – ‘le somme a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni’, depositate su conti correnti bancari o postali, ‘in relazione ai quali, il capo della rappresentanza, del posto consolare e il direttore dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al ministero degli Affari esteri e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma’.
CRITERIO RESIDENZA VALE PER ESECUZIONE FORZATA AUTO Rimane il criterio di competenza territoriale del giudice, connesso al luogo di residenza del creditore, per l’esecuzione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Inizialmente, il testo originario del provvedimento cancellava il criterio della ‘residenza’ (e in base alla quale veniva affidato il procedimento al giudice territoriale competente) per l’esecuzione forzata dei crediti.
RIDOTTO COMPENSO UFFICI GIUDIZIARI SE TARDANO ESPROPRI Dimezzato il compenso per gli uffici giudiziari che non procedono entro 15 giorni alle operazioni di pignoramento. Il testo originario dell’emendamento introduce un compenso aggiuntivo per le operazioni di pignoramento che spettano agli uffici giudiziari.