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Banca d’Italia, vigilanza rafforzata: approvato il decreto

Abbiamo approvato alla Camera la conversione in legge del decreto sulla Vigilanza di Banca d’Italia, che era già stato approvato dal Senato. E’ un provvedimento di cui mi sono anche occupato personalmente (qui puoi vedere e ascoltare il mio intervento alla Camera sulla pregiudiziale di costituzionalità, in cui sommariamente spiego le ragioni di questa legge) e che rafforza i sistemi di vigilanza bancaria, nella prospettiva sempre più vicina di arrivare all’Unione bancaria europea e alla luce degli “stress test” che la Bce sta svolgendo su molte banche anche italiane.

COSA PREVEDE LA LEGGE – Il dl, uscito dal Consiglio dei ministri del 14 marzo, è molto semplice e conta solo di 3 articoli. Il primo permette alla Banca d’Italia, per le verifiche necessarie alle Bce in vista dell’Unione bancaria, di “avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca centrale Europea, per l’esercizio dell’attività di vigilanza” informativa e ispettiva previsti da quattro articoli (51, 54, 66 e 68) del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il decreto inoltre stabilisce che “le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione di tale attività sono coperti dal segreto d’ufficio” (è prevista possibilità di deroga per il Mef e per la Banca d’Italia).

Si dispone, inoltre, che “i soggetti terzi hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d’Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle attività di vigilanza” previste dal dl. Sul conflitto d’interessi il testo stabilisce i soggetti terzi “non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l’esercizio delle attività” di vigilanza previste dal decreto “in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina”. Pena, la decadenza immediata dall’incarico.

Il provvedimento chiarisce che “dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

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