Abbiamo votato alla Camera il decreto sulla salvaguardia del risparmio, che include molte norme davvero significative. Oltre alla contestata disponibilità del Governo ad intervenire per evitare i fallimenti di istituti di credito (come avvenuto in tutto il mondo occidentale, non per salvare i banchieri ma per tutelare i risparmiatori e i piccoli investitori, oltre che il negativo impatto sull’economia), vengono previste norme precise sulla promozione dell’educazione finanziaria . Il testo e’ stato approvato con 246 si’, 147 no e 22 astenuti. Con questo definitivo passaggio parlamentare, il provvedimento e’ legge. Ecco le principali misure:
STOP RIMBORSI PER CHI HA ACQUISTATO OBBLIGAZIONI DAL 2016: Nessun meccanismo di compensazione per chi ha acquistato obbligazioni subordinate di una banca soggetta a ricapitalizzazione precauzionale dopo il primo gennaio 2016, data di entrata in vigore del bail in. Si introduce, in chiave anti-speculativa, un limite massimo al corrispettivo per l’acquisto delle azioni rivenienti dal burden sharing: i rimborsi per i risparmiatori retail delle Banche soggette a salvataggio pubblico non supereranno quindi il prezzo di acquisto delle obbligazioni subordinate. L’acquisto delle azioni rivenienti dall’applicazione del burden sharing avverra’ al prezzo di conversione.
VALORE AZIONI PER SOCIETA’ QUOTATE SOSPESE IN BORSA: Nuovi criteri per determinare il prezzo delle azioni da attribuire ad azionisti e creditori delle Banche quotate soggette a ricapitalizzazione precauzionale: per evitare sopravvalutazioni si terra’ conto della sospensione dei titoli in borsa per oltre 15 giorni. Per le Banche non quotate il valore e’ calcolato in base alla consistenza patrimoniale della societa’, alle sue prospettive reddituali, all’andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle Banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, incluse quelle da cessione di attivi. Per le Banchequotate il valore delle azioni e’ determinato in base all’andamento delle quotazioni dei 30 giorni di mercato antecedenti e nel caso di sospensione della quotazione per oltre 15 giorni – il caso di Mps – il valore dell’azione e’ il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi 30 giorni di negoziazioni e quello determinato in base alla consistenza patrimoniale e ai criteri previsti per le non quotate.
BURDEN SHARING NEUTRALE AI FINI FISCALI PER LE BANCHE: Si rende neutrale, dal punto di vista fiscale, il burden sharing, ovvero le operazioni di condivisione degli oneri per le Banche che fanno ricorso all’intervento statale.
GARANZIA DELLO STATO: Non sara’ necessario presentare un piano di ristrutturazione per ottenere la garanzia statale sulla liquidita’ se le passivita’ saranno rimborsate entro due mesi e nei casi in cui la concessione della garanzia debba essere approvata in via individuale dalla Commissione europea, e’ possibile, in deroga a quanto previsto, garantire passivita’ con scadenza a due mesi.
RIMBORSI 4 BANCHE ANCHE A CONIUGI E PARENTI STRETTI: Si amplia la platea dei risparmiatori delle quattro Banche poste in risoluzione (Banca Etruria, Carife, Banche Marche e Carichieti) che potranno chiedere il rimborso forfettario. Potranno accedere all’indennizzo anche i coniugi o conviventi more uxorio e i parenti degli obbligazionisti fino al secondo grado di parentela. E’ stata poi decisa l’esclusione del valore d’acquisto delle obbligazioni azzerate dal tetto dei 100mila euro di patrimonio mobiliare di proprieta’ dell’investitore, che e’ una delle condizioni per accedere all’indennizzo, ed e’ stata disposta la gratuita’ di tutte le spese di istruttoria.
PROROGA AL 31 MAGGIO PER RICHIESTA RIMBORSI: Prorogata al 31 maggio la possibilita’ per i risparmiatori delle quattro Banche in risoluzione di chiedere il rimborso forfettario.