Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva due schemi di decreto legislativo di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – di seguito anche, per brevità, ‘Direttiva’ o BRRD), che istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Si tratta di provvedimenti a cui ho a lungo lavorato assieme ai colleghi della Commissione Finanze. Di seguito i contenuti principali.
La finalità della direttiva è quella di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi della crisi, dotando le autorità di risoluzione di strumenti che consentano un intervento precoce e efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. È altresì notevolmente limitata la possibilità dii salvataggi pubblici. Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è stato articolato in due distinti interventi normativi.
Con un provvedimento vengono apportate modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – t.u.b.) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58 (Testo unico della finanza – t.u.f.) al fine di introdurre la disciplina dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce, mentre l’amministrazione straordinaria viene allineata alla disciplina europea. Viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla Direttiva e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa.
Il secondo decreto legislativo è un autonomo provvedimento legislativo che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell’autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le attività connesse con la risoluzione spettano all’autorità di risoluzione le cui funzioni, in attuazione dello specifico criterio di delega, sono state attribuite alla Banca d’Italia. L’applicazione del bail-in (meccanismo di salvataggio interno), come consentito dalla Direttiva e previsto dalla delega, è rinviato al 1° gennaio 2016.
I testi sono stati modificati per accogliere talune delle osservazioni proposte dalle Commissioni parlamentari competenti. In particolare allo scopo di adeguarsi alle condizioni indicate nei pareri parlamentari, si è rinviata al 2019 l’applicazione delle norme dell’estensione della cd depositor preference ai depositi diversi da quelli protetti dal sistema di garanzia dei depositi e di quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese.