Informazioni, aggiornamenti, approfondimenti, commenti a cura di Marco Di Maio

Seguimi

Approvata la legge quadro sulle missioni internazionali: norme più chiare per sostenere il nostro impegno all’estero

soldato-missioni-estero-300x125.jpg

L’aula della Camera ha approvato la proposta di legge quadro per la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionale. Il provvedimento, che ha iniziato il suo iter a gennaio del 2014, dovrà tornare al Senato per la quarta lettura parlamentare. Nel corso di questo passaggio parlamentare sono state infatti alcune modifiche, in particolare sul Copasir e sulla deliberazione dell’applicazione del codice penale di guerra, per cui servirà un ddl ad hoc. La legge, in sintesi, regolamenta le materie relative alla partecipazione alle missioni internazionali in un quadro di norme definite. Ad oggi infatti nel nostro ordinamento giuridico non esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali, con il risultato che spesso si interviene con strumenti legislativi specifici (quasi sempre decreti legge).

L’ITER AUTORIZZATIVO La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali sarà deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al presidente della Repubblica (resta ferma la possibilità di convocare il Consiglio supremo di difesa). Una volta deliberate le missioni verranno comunicate alle Camere, ‘che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l’autorizzazione. Lo stesso iter è previsto in caso di proroga delle missioni o di cambiamento di uno o più caratteri di una missione. Saranno dei decreti del presidente del Consiglio (dpcm), emenati su proposta dei ministri competenti, a consentire l’utilizzo delle risorse dell’istituendo Fondo per le missioni internazionali, i quali dovranno essere trasmessi alle Camere corredati da una relazione tecnica destinata alla commissioni parlamentari competenti. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

RAPPORTO DEL GOVERNO AL PARLAMENTO Entro il 31 dicembre di ogni anno il governo presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari una relazione analitica sulle missioni in corso, anche per valutare la loro prosecuzione per l’anno successivo o la modifica di uno o più caratteri, precisando l’andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all’adozione dell’approccio di genere nelle diverse iniziative. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. Con la stessa relazione, il governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

FONDO PER LE MISSIONI INTERNAZIONALI Le missioni saranno finanziate attraverso un Fondo ad hoc del ministero dell’Economia, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di Stabilità. Le risorse destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono vincolati.

MISURE PER IL PERSONALE MILITARE L’indennità di missione, in aggiunta allo stipendio, prevista per il personale partecipante alle missioni all’estero viene calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98% o nella misura intera, incrementata del 30% se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. In alternativa è prevista una indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185%. Previsto, per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali sprovvisto di indennità di missione, anche un compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario. Tra le materie che vengono regolate: il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale; riposi e licenza ordinaria; orario di lavoro; norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni; esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi; valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell’avanzamento al grado superiore. Infine si specifica che le disposizioni di questa legge si applicano anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali, in quanto compatibili. La possibilità di usufruire del canale privilegiato per l’arruolamento dei familiari delle vittime o dei militari con inabilità viene esteso a tutti i fratelli e non più – come ora – ai fratelli unici superstiti.

POSSIBILE USO UTENZE TELEFONICHE DI SERVIZIO Fatte salve le priorita’correlate alle esigenze operative, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. PERIODO DI FERMA Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

CONSIGLIERE PER LA COOPERAZIONE CIVILE Nell’ambito delle missioni internazionali potrà essere conferito l’incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale.

NORME PENALI La proposta di legge quadro disciplina le disposizioni in materia penale, precisando che al personale che partecipa alle missioni internazionali, oltre che al personale di supporto, si applica il codice penale militare di pace. La competenza viene attribuita al tribunale militare di Roma. Il governo avrà, in ogni caso, la facoltà ‘di deliberare l’applicazione delle norme del codice penale militare di guerra’ ma in questo caso servirà un ddl ad hoc che dovrà essere trasmesso al Parlamento. ‘Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari – si legge – Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo’. Vengono fatti salvi i gravi crimini di guerra, che saranno sempre punibili.

ACQUISTI PER MOTIVI DI URGENZA Per motivi di urgenza gli stati maggiori di forza armata, il Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, il comando generale dell’arma dei carabinieri e il comando generale della guardia di finanza possono disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza previste dalla normativa vigente per l’acquisizione di beni e di servizi. Stesso discorso per sopperire a esigenze di prima necessità delle popolazioni locali. I ministeri della Difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, nei casi di necessita’e urgenza, possono ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d’armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

CESSIONE MEZZI E MATERIALI Si stabilisce che per la cessione gratuita di mezzi e di materiali, escluso il materiale d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (la legge sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento; Ndr), ‘nell’ambito delle missioni internazionali si applicano gli articoli 312 e 2132 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni’.
COPASIR: PER QUESTA LEGISLATURA ALTRI DUE PARLAMENTARI Solo per questa legislatura il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) è integrato di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore, ferma restando l’attuale composizione dell’organo e dell’ufficio di presidenza. L’integrazione avverrà sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni ‘individuando i due componenti aggiuntivi tra il gruppo di maggioranza e il gruppo di opposizione con la più alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati’. Con tutta probabilità i due posti agguntivi verranno assegnati ad un parlamentare di Forza Italia e ad uno del Pd.

Cerca

Condividi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Stampa l'articolo

Articoli recenti