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Agricoltura, approvato il collegato: meno burocrazia, sostegno al credito e alle produzioni di qualità

agricoltura-pianteAbbiamo votato alla Camera un’altra importante legge per l’agricoltura. È il “collegato agricoltura”, che contiene una serie di norme per la semplificazione burocratica, riduzione del peso fiscale, accesso al credito, sostegno al lavoro in agricoltura, ricambio generazionale, rafforzamento del tessuto produttivo con particolare riguardo alle filiere storiche dell’agricoltura italiana. Dopo anni di oblio, finalmente l’agricoltura è tornata al centro del dibattito e dell’azione del parlamento e del Governo.
Di seguito la sintesi dei principali contenuti della legge

ESONERO FASCICOLO AZIENDALE PER PICCOLI PRODUTTORI OLIO Si allarga l’esonero della tenuta e dell’aggiornamento del fascicolo aziendale per i possessori di oliveti che producono olio per autoconsumo. L’esonero è previsto per le produzioni che non superano i 350 kg, e non più 250, per campagna di commercializzazione. Con l’emendamento è stato modificato anche il termine oli con olio, così da evitare un errata interpretazione. Con il riferimento agli ‘oli’, infatti, si sarebbe potuto intendere la sommatoria degli oli disponibili.

PRELAZIONE AGRARIA PER CONFINANTI (MA CON VINCOLI) L’esercizio della prelazione agraria si applica anche all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

COSTI CONTROLLI A CARICO BENEFICIARI INCENTIVI BIOMASSE Dal 2017, i costi delle attività di controllo sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia rinnovabile vengono sostenuti dai destinatari degli incentivi. In particolare, il riferimento è ai controlli stabiliti dal decreto del ministero delle Politiche agricole n. 296 del marzo 2010. Sarà poi un decreto del Mipaaf, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del collegato, a stabilire le modalità con le quali i destinatari degli incentivi corrispondono, attraverso il Gse, i costi per i controlli.

PARITÀ DI GENERE IN CONSORZI TUTELA ‘Lo Statuto dei consorzi di tutela prevede ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi’. È un’altra delle novità introdotte. La stessa modifica approvata prevede che i consorzi provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dall’approvazione del collegato. Inoltre, i consorzi di tutela assicurano il rispetto della parità di genere anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della legge la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell’organo.

VIA SICUREZZA AGROALIMENTARE, SERVE COORDINAMENTO Soppresse le disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare (in sostanza l’intero articolo 2). La soppressione – aveva spiegato il Pd alla presentazione dell’emendamento – è stata ritenuta opportuna perchè l’Osservatorio per la criminalità nell’agricoltura, presieduto da Giancarlo Caselli, ha elaborato una serie di proposte tra cui il mantenimento del reato di contraffazione generale che potrebbero essere coordinate con il testo approvato dal Senato in prima lettura. L’articolo soppresso avrebbe modificato il Codice penale e il Codice di procedura penale per inasprire la repressione del delitto di contraffazione alimentare.

NIENTE RIORDINO NORME SU PESCA E ACQUACOLTURA La delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura non riguarderà la pesca e l’acquacoltura. Con una modifica approvata, infatti, la delega per il riordino normativo sarà limitata al solo settore agricolo. L’estensione della anche alla pesca e all’acquacoltura era stata inserita durante l’iter al Senato.

E NEMMENO SU ABILITAZIONE PER I MACCHINARI Via dalla delega sul riordino normativo anche la semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell’abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole.

MA TRATTERÀ DI FORESTE Revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale. È uno dei principi delega aggiunti al testo.

DLGS PER AFFIANCAMENTO GIOVANI-ANZIANI Già previsto nel testo trasmesso dal Senato un intervento per disciplinare forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani. Cambia però lo strumento normativo. Non è più previsto un Regolamento ma un dlgs.

NO DEROGA SUBAPPALTI PER PICCOLI AGRICOLTORI MONTANI Soppressa la deroga al divieto di subappalto per l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20mila euro annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati.

NOVITÀ SU INDENNITÀ ESPROPRIATIVE DORMIENTI Per ‘favorire lo svincolo delle indennità espropriative dormienti le Ragionerie dello Stato, competenti per territorio, sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell’elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo nonché il rilascio di copia della relativa documentazione’. È una elle novità inserite ex novo nel testo. ‘La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l’individuazione, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni, degli aventi titolo e per la eventuale assistenza per il pagamento delle somme dovute’, prevede ancora il testo. Ma cosa sono le ‘indennità espropriative dormienti’? È lo stesso emendamento a definirle: ‘le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative ad occupazioni temporanee e di urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo risalenti a meno di cinque anni, finalizzate al pagamento dell’indennità’.

CONTRIBUTI CONOE Determinata la misura del contributo in relazione alle diverse tipologie di grassi vegetali e animali tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti. La determinazione, stabilisce la modifica, è stabilita ‘considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l’operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe) e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti’. La misura del contributo è così fissata: oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: 8364;0,102/Kg; olio vegetale, diverso dal primo in confezioni di capacità superiore ad un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi; 0,0005/Kg; oli extravergini di oliva: 8364; 0,0102/Kg.
Sono esclusi dall’applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l’applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell’attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall’applicazione del contributo: gli oli di oliva vergini e l’olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri; gli oli vegetali diversi dal primo, in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi; gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione  geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati; gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole.

ASSOCIAZIONI LATTE POSSONO INSERIRE DURATA IN CONTRATTI ‘Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero possono agire in giudizio per l’inserzione di diritto nei contratti di cessione di latte crudo degli elementi obbligatori’, cioè la forma scritta e la durata non inferiore a 12 mesi. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo – specifica ancora la proposta di modifica – si procede alla riunione dei giudizi.

OK EMENDAMENTO TECNICO PER COORDINAMENTO NORMATIVO ‘Aggiornate’ le norme contenute nel collegato Agricoltura a quelle già approvate con la legge di Stabilità. Si tratta di un emendamento tecnico. La modifica, presentata dal governo, è riferita all’articolo 9, cioè la delega al governo per il riordino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal ministero delle Politiche agricole e per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale.

NOVITÀ SU IPPICA E SCOMMESSE Ok all’emendamento che prevede una delega sul riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale. Tra le novità: riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse anche estere (fattispecie inserita con una riformulazione dell’emendamento originario), e la disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74%, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all’erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse ed introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sui cavalli, prevedendo una parte dell’aliquota da destinarsi alla filiera ippica, e la previsione del palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica.

Inoltre: prevedere le modalità di istituzione della Lega ippica italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del ministero delle Politiche agricole, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse delle scommesse, consentendo l’iscrizione alla Lega ippica agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; prevedere, primi cinque anni dalla costituzione della Lega, una qualificata partecipazione negli organi gestionali di rappresentanti del Mipaaf e e del Mef e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione della medesima Lega, composto da rappresentanti degli stessi ministeri; prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all’ippica siano assegnate alla Lega. E infine: prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del ministero delle Politiche agricole per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e trasferiti alla Lega ippica italiana, tenuto conto delle funzioni ad essa trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20% nel primo anno successivo alla costituzione della Lega, al 40% nel secondo anno, al 60% nel terzo e all’80% nel quarto. A decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse delle scommese, con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.

FAVORIRE TRACCIABILITÀ RISO È favorito l’uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso, posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale. La misura, spiega lo stesso emendamento, ha l’obiettivo di consentire al consumatore di ricevere un’adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi.

OBBLIGO DENUNCIA (PENA MULTA) PER CHI POSSIEDE ALVEARI Chi detiene alveari è obbligato a farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell’anagrafe apistica nazionale. Chi non rispetta l’obbligo è soggetto al pagamento della sanzione da mille a 4mila euro.

APICOLTORI VITTIME AETHINA POTRANNO REINSERIRE ALVEARI Agli apicoltori colpiti dal parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall’autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l’immediata reintroduzione nella ‘zona di protezione’ dello stesso numero di alveari perduti. La stessa modifica approvata specifica che gli alveari da reintrodurre devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti per territorio.

NOVITÀ SU MEDICINALI VETERINARI PER API Non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all’ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l’obbligo di ricetta veterinaria.

‘DEFINITA’ LA BIRRA ARTIGIANALE La ‘birra artigianale’ è quella prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Per ‘piccoli birrifici indipendenti’ si intendono i birrifici che siano ‘legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi altro birrificio’, che utilizzino ‘impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio’, che non operino ‘sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200mila ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi’. Ecco la definizione di birra artigianale.

FAVORIRE LA FILIERA DEL LUPPOLO Il ministero delle Politiche agricole ‘favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati’. Per questo scopo lo stesso Mipaaf destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione dando priorità al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per la individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

MANUTENZIONE VERDE AD AGRICOLTORI Aprire le attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, agli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (Rup) e alle imprese artigiane o industriali iscritte al registro delle imprese che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze fitosanitarie. Lo stabilisce un emendamento Pd approvato. Il Registro ufficiale dei produttori (Rup) è quello previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n 214, a cui devono iscriversi, per esempio, i produttori di ortaggi. Saranno le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a disciplinare le modalità per l’effettuazione di corsi di formazione rivolti alle imprese artigiane o industriali per l’ottenimento dell’attestato necessario a svolgere l’attività di manutenzione del verde.

NORME CONTRO BRACCONAGGIO ITTICO Per chi non rispetta le norme sulla pesca (come per esempio utilizza esplosivi o utilizza reti ed altri attrezzi non confermi alle regole) scatta una sanzione amministrativa da 2mila a 12mila euro.

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