Abbiamo votato alla Camera il decreto “indennizzi-banche”, che prevede una serie di misure che riguarda il settore del credito, la tutela dei risparmiatori e il recupero crediti. Rimborsi forfettari all’80% per più della metà degli obbligazionisti di Banca Marche, Banca Etruria, Carife e CariChieti; tempi più rapidi per la dismissione dei crediti deteriorati delle banche grazie a un ritocco delle norme in materia fallimentare e l’introduzione di nuovi istituti come il patto marciano e il pegno non possessorio.
Gli interventi previsti per gli obbligazionisti di Banca Marche, Banca Etruria, Carife e CariChieti
RIMBORSO FORFAIT O CON ARBITRATO Uno dei paletti, concordati con l’Europa, prevede l’accesso ai rimborsi forfettari all’80% per chi, tra i 10.559 bondholders delle quattro banche, ha acquistato obbligazioni subordinate prima del 12 giugno 2014, direttamente dai 4 istituti e abbia o un reddito Irpef sotto i 35mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro. Per tutti gli altri si prevede la possibilità di procedere con l’arbitrato, con cui si potrebbe ottenere anche un risarcimento al 100%. Le risorse verranno reperite da un fondo di solidarietà alimentato dalle banche, che attualmente non prevede un tetto massimo. REDDITO COMPLESSIVO Nel corso dell’esame al Senato è stata ampliata la platea degli aventi diritto al rimborso forfettario all’80% prendendo a riferimento il ‘reddito complessivo’ 2014 ai fini Irpef sotto i 35mila euro. La platea si amplia perché, a differenza del ‘reddito lordo’ previsto nella prima stesura del decreto, il reddito complessivo prende in considerazione solo i redditi ai fini Irpef al netto delle deduzioni di cui si ha diritto.
ISTANZE ENTRO FINE ANNO I risparmiatori avranno sei mesi di tempo, quindi fino a fine anno, per presentare l’istanza per il rimborso forfettario all’80%.
MENO DOCUMENTI Nell’istanza per accedere al rimborso forfettario i bondholders dovranno allegare il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto; attestazione degli ordini eseguiti; una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare e sull’ammontare del reddito complessivo ai fini Irpef e una espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti. Per recuperare questi documenti le banche dovranno consegnarne una copia al risparmiatore entro 15 giorni dalla data della sua richiesta.
IMPEGNO PER RIMBORSI ESENTASSE Il governo si è impegnato, nel corso dell’esame del dl Indennizzi-banche in Parlamento, a provvedere che i rimborsi erogati agli obbligazionisti di Banca Marche, Banca Etruria, Carife e CariChieti ‘non siano soggetti ad alcuna imposizione fiscale’.
Le norme sul recupero crediti
9 MESI DA RATE NON PAGATE Viene stabilito che ci sia inadempimento, e quindi la banca possa vendere l’immobile in garanzia, dopo 9 mesi dalla terza rata, anche non consecutiva, non pagata.
PIÙ TEMPO SE PAGATO 85% DEBITO Salgono invece a 12 i mesi dopo i quali scatta il patto marciano se l’impresa debitrice abbia già pagato l’85% del proprio debito contratto con la banca, al momento della scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate.
SE IMMOBILE VALE PIÙ DI DEBITO Il contratto di finanziamento tra una banca e un’impresa che prevede il cosidetto ‘patto marciano’ dovrà contenere l’espressa previsione di un conto corrente bancario’ senza spese’, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l’importo pari alla differenza tra il valore di stima e l’ammontare del debito inadempiuto.
E SE VALE MENO? Nonostante il comunicato di Palazzo Chigi del 29 aprile, quando il Cdm varò il decreto, sosteneva, in merito all’applicazione del ‘patto marciano’ che ‘qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore’, il testo del decreto va nell’esatta direzione. Perché nel silenzio del testo, si evince che se il bene vale meno del debito, il debito non si estingue e anzi l’impresa debitrice dovrà ridare alla banca la differenza. Un punto per altro, come anticipato, su cui sono stati respinti tutti gli emendamenti che chiedevano di inserire la possibilità che il debito fosse estito in ogni caso.
PATTO MARCIANO COME IPOTECA Ai fini del concorso tra i creditori, il patto marciano è equiparato all’ipoteca. E la sua trascrizione produrrà gli effetti di cui all’articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione dell’inadempimento. Nell’ambito del patto marciano, viene previsto ancora, la nota di trascrizione del trasferimento dovrà includere l’importo della somma per la quale l’iscrizione è presa; gli interessi e le annualità che il credito produce; il tempo dell’esigibilità. Il patto marciano si potrà stipulare anche *’quando l’immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto ma successivamente all’iscrizione dell’ipoteca’. Ed elimina la possibilità di iscrivere o trascrivere sull’immobile titoli successivamente alla trascrizione del patto marciano.
PERITO SUPERPARTES Nell’ambito del patto marciano non si potrà procedere alla nomina del perito per la stima dell’immobile posto a garanzia, se il perito incorre in uno dei casi stabiliti dall’articolo 51 del codice di procedura civile. Ovvero se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; se è parente di una delle parti; se ha una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa; se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
ENTRO 2 MESI PERITO INVIA STIME Il perito, chiamato a valutare l’entità di un immobile posto a garanzia di un finanziamento nell’ambito del patto marciano tra una impresa e una banca, entro sessanta giorni dalla sua nomina dovrà comunicare, se possibile con posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile. I destinatari della comunicazione possono, entro dieci giorni, inviare note al perito; in tal caso il perito compie, entro i successivi dieci giorni, una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.
IN NOTIFICA AMMONTARE CREDITO Nella notifica del creditore al debitore, di volersi avvalere del patto marciano, in caso di inadempimento del debitore, si dovrà precisare l’ammontare del credito per cui si procede.
INTIMAZIONE PEGNO NON POSSESSORIO Nell’ambito del pegno non possessorio il creditore, prima di riscuotere il credito oggetto della garanzia, dovrà inviare con posta elettronica certificata al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno una intimazione notificata. Questi ultimi possono proporre opposizione entro cinque giorni dall’intimazione e fare ricorso: ‘Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell’opponente, può inibire, con provvedimento d’urgenza, al creditore di procedere’ alla riscossione del credito.
ANCHE SU CREDITI DA ESERCIZIO IMPRESA Il pegno mobiliare non possessorio potrà essere costituito non solo sui beni mobili strumentali ma anche ‘sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio’ d’impresa. Il pegno non possessorio potrà inoltre essere sottoscritto da un imprenditore per garantire anche prestiti concessi a terzi. Viene infine previsto che il creditore possa procedere alla vendita del bene in caso di escussione o anche in caso di ‘cessione’ del bene stesso.
RISCATTO ‘MULTIPLO’ Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, potrà procedere alla vendita o all’escussione ciascun creditore pignoratizio ‘con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate, il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate’.
PER FALLIMENTI PIÙ VELOCE RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO ‘Se’, nell’ambito di una procedura fallimentare ‘sono in corso procedimenti di impugnazione del decreto che accerta il passivo, il curatore deve indicare, nel progetto di ripartizione, per ciascun creditore, le somme che possono essere ripartite immediatamente e quelle per le quali, invece, occorre attendere una fideiussione, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme (con gli interessi) che risultino ripartite in eccesso’.
REGISTRO PROCEDURE PIGNORAMENTI Viene creato presso il ministero della Giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d’Italia, che utilizza i dati e le informazioninello svolgimento delle funzioni di vigilanza.
RENT TO BUY Anche chi concede una casa con un contratto di rent to buy (quindi si paga una quota mensile e alla fine si ‘riscatta’ la casa a prezzo ribassato) potrà procedere per lo sfratto nei confronti dell’inquilino moroso, che smette di magare la quota mensile o che non compra l’immobile al momento del pattuito acquisto.
VISIONE DEL BENE PIGNORATO PER L’ACQUISTO Gli interessati all’acquisto di un bene oggetto di procedura esecutiva avranno diritto di esaminarlo entro quindici giorni dalla richiesta.
ABBATTIMENTO PREZZO ASTA Si prevede la possibilità di abbattimento del prezzo base d’asta dopo il quarto, e non dopo il terzo come si prevede attualmente, tentativo di asta andato deserto. IMPUGNAZIONE Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione, in un processo per pignoramento, disponga la liberazione dell’immobile pignorato, il debitore può impugnare il provvedimento con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi.
ALBO DEI CURATORI D’ASTA FALLIMENTARE Ogni tribunale avrà un elenco dei professionisti che provvedono alle operazione di vendita dei beni pignorati. Ovvero un albo dei curatori delle aste fallimentari a cui potranno iscriversi avvocati, notai, commercialisti.Ogni Corte di appello avrà una commissione che provvederà alla tenuta dell’elenco, all’esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco. Un decreto del ministero della Giustizia stabilirà gli obblighi di formazione periodica da assolvere. Ma nell’anno successivo a questo dm continueranno a lavorare i professionisti che finora si sono occupati di aste fallimentari. Le quote di partecipazione ai corsi di formazione saranno mediamente quantificate in 250 euro per ogni singolo partecipante per un introito complessivo annuo pari a 325.000 euro.
USO PORTALE PER VENDITA CASE PIGNORATE Entro il 30 giugno 2017 un dm del ministero della Giustizia dovrà accertare la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche. A partire da tre mesi dopo, chi sarà interessato a comprare una casa pignorata (o altro bene immobile pignorato) dovrà inoltrare la richiesta di visita esclusivamente mediante la funzionalità del portale delle vendite pubbliche.
DISTRIBUZIONE SOMME CON FIDEIUSSIONE In tema di espropriazione forzata, si prevede la possibilità per il giudice dell’esecuzione di disporre la distribuzione delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento o di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia, se viene presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari. La fideiussione deve essere idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Bce alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. Queste disposizioni si estendono anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia.
SFRATTO DEL TERZO Quando il bene da pignorare è stato trasferito a un terzo, il creditore ‘promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato’.
REGISTRO PIGNORAMENTI CON AVVOCATO I soggetti che saranno legittimati (con un decreto adottato sentita Bankitalia) ad accedere a una sezione ad accesso limitato del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, potranno farlo anche mediante un avvocato munito di procura. Il registro dovrà consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti.
REPORT DEI VENDITORI DEI BENI PIGNORATI Il professionista delegato alla vendita di beni oggetto di esecuzione forzata, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita di un bene pignorato, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto.
SGA Si dispone, come detto, il ritorno al Mef delle quote della Società per la Gestione di Attività ‘Sga’ Spa, la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. A fronte del trasferimento delle azioni della Società è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale. Successivamente all’acquisizione la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli.
DTA Le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le Dta (Deferred tax assets – imposte differite attive o attività per imposte anticipate in crediti d’imposta) possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l’applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone pari al’1,5% dell’ammontare delle stesse. L’opzione potrà essere scelta entro la fine di quest’anno, sarà irrevocabile e comporterà l’obbligo del pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Le maggiori entrate, pari a 100 milioni di euro, derivanti dal pagamento del canone, andranno a rimpolpare la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili del Mef.
CHI PUÒ CEDERE CREDITI D’IMPRESA La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo potrà essere svolta non più da un soggetto costituito ‘in forma societaria’ ma da un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo unico bancario.
Si amplia l’operatività del Fondo bancario di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. Per agevolare la gestione degli esuberi di personale, l’indennità di sostegno al reddito può essere erogata fino a sette anni, anziché cinque come previsto attualmente, prima che il soggetto raggiunga i requisiti per la pensione